DELIBERE

Giudice Sportivo 2010-2011

 

Dal C.U. N°88 del Comitato Regionale del 10/03/2011

 

...omissis....

GARE DEL 07/03/2011

Gare sospese o non Disputate

GARA DEL 07/03/2011 SAN LUIGI CALCIO – JUVENTINA S.ANDREA

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

 

P.Q.M.

 

Delibera a carico della A.S.D. Juventina Sant’Andrea:

 

1)      la punizione sportiva della perdita della gara San Luigi Calcio – Juventina Sant’Andrea del 07.03.2011, valevole per il Campionato Regionale Juniores, Girone “C”, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2,  del C.G.S.;

2)      la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S.;

3)      l’ammenda di € 150,00, ai sensi dell’art. 18,  punto 1, lett. b) del C.G.S. e del C.U. n. 1 della L.N.D. dell’1.07.2010 (pag. 37).

 

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Dal C.U. N°18 del Comitato Regionale del 16/09/2010

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...omissis....

 

Campionato Regionale Juniores

GARE DEL 11/09/2010

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

GARA DEL 11/09/2010 RONCHI CALCIO – SAN LUIGI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

 

·     esaminati il rapporto arbitrale e gli atti  relativi alla gara RONCHI CALCIO – SAN LUIGI CALCIO, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “C”, disputatasi a Vermegliano (pr. Gorizia)  in data 11.09.2010 e conclusasi con il risultato di 0 – 2;

·     rilevato dai detti atti che l’A.S.D. RONCHI CALCIO ha impiegato nel corso della detta gara quattro calciatori “fuori quota”, nati dall’1.01.1991 in poi e precisamente:

-          il n. 3 LANZI Federico, nato il 18.10.1991;

-          il n. 7 LUCHEO Ciro, nato il 02.09.1991;

-          il n. 10 MOLFETTA Angelo, nato il 30.10.1991 (sostituito al 28 del 1° tempo);

-          il n. 13 PENSO Nicola, nato il 26.06.1991 (dal 20’ del 2^ tempo fino alla fine della gara);

·         vista la disposizione pubblicata sul C.U. n. 1 del 02.07.2010 del Comitato Regionale Friuli V. Giulia della LND/FIGC (pag. 12), in base alla quale alle  gare del Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2010/2011 possono partecipare i calciatori nati dal 01.01.1992 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età e nelle stesse possono essere impiegati un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dall’1.01.1991;

·     considerato, quindi, che l’A.S.D. Ronchi Calcio, impiegando un calciatore “fuori quota”  in più del consentito nato dall’1.1.1991 in poi, ha fatto partecipare alla gara in epigrafe un atleta che non ne aveva legittimo titolo ed ha posto in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro;

·     visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. che recita: “la punizione sportiva  della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”;

 

P.Q,M.

 

delibera:

      a   nei confronti dell’A.S.D. Ronchi Calcio, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara “Juniores” RONCHI CALCIO - SAN LUIGI CALCIO con il punteggio di 0-3, e l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S.;

      nei confronti del sig. FURLAN Giancarlo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Ronchi Calcio, l’inibizione fino al 24 settembre 2010, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S. 

....omissis....

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