Giudice Sportivo 2010-2011
Dal C.U. N°88 del Comitato Regionale del 10/03/2011
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GARE
DEL 07/03/2011
Gare
sospese o non Disputate
GARA DEL 07/03/2011 SAN LUIGI CALCIO – JUVENTINA S.ANDREA
IL
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
visto
il rapporto dell’arbitro
relativo alla gara San Luigi Calcio – Juventina Sant’Andrea
valevole per l’8^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato
Regionale Juniores, Girone “C”, programmata
a Trieste, campo di Via Felluga, il 07.03.2011, con inizio alle ore 19.00;
rilevato
dal predetto rapporto che la citata gara
non è stata disputata in quanto, all’ora fissata per l’inizio
della stessa (ore 19.00), sul campo locale di Via Felluga (Trieste), era
presente soltanto la squadra del San Luigi Calcio, mentre non si era
presentata la squadra della Juventina Sant’Andrea;
rilevato
dagli atti ufficiali che la squadra dell’A.S.D. Juventina Sant’Andrea
non si presentava nemmeno entro
il termine di cui all’art. 54, punto 2, delle N.O.I.F., pari alla durata
di un tempo dell’incontro medesimo;
ritenuto
che la A.S.D. Juventina
Sant’Andrea non può che essere considerata rinunciataria alla gara
suindicata, con le conseguenze previste dall’art. 53 N.O.I.F.;
P.Q.M.
Delibera
a carico della A.S.D. Juventina Sant’Andrea:
1)
la punizione sportiva della perdita della gara San Luigi Calcio –
Juventina Sant’Andrea del 07.03.2011, valevole per il Campionato Regionale
Juniores, Girone “C”, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17,
punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2,
del C.G.S.;
2)
la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18,
punto 1, lett. g) del C.G.S.;
3)
l’ammenda di € 150,00, ai sensi dell’art. 18,
punto 1, lett. b) del C.G.S. e del C.U. n. 1 della L.N.D.
dell’1.07.2010 (pag. 37).
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Dal C.U. N°18 del Comitato Regionale del 16/09/2010
.
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Campionato Regionale Juniores
GARE
DEL 11/09/2010
Provvedimenti
disciplinari
In
base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
GARA DEL 11/09/2010 RONCHI CALCIO – SAN LUIGI CALCIO
Il
Giudice Sportivo Territoriale,
·
esaminati il rapporto arbitrale e gli atti
relativi alla gara RONCHI CALCIO – SAN LUIGI CALCIO, valevole per il
Campionato Regionale “Juniores”, Girone “C”, disputatasi a Vermegliano
(pr. Gorizia) in data 11.09.2010 e conclusasi con il risultato di 0 – 2;
·
rilevato dai detti atti che l’A.S.D. RONCHI CALCIO ha impiegato
nel corso della detta gara quattro calciatori “fuori quota”, nati
dall’1.01.1991 in poi e precisamente:
-
il n. 3 LANZI Federico, nato il 18.10.1991;
-
il n. 7 LUCHEO Ciro, nato il 02.09.1991;
-
il n. 10 MOLFETTA Angelo, nato il 30.10.1991 (sostituito al 28 del 1°
tempo);
-
il n. 13 PENSO Nicola, nato il 26.06.1991 (dal 20’ del 2^ tempo fino
alla fine della gara);
·
vista la disposizione pubblicata sul C.U. n. 1 del 02.07.2010 del
Comitato Regionale Friuli V. Giulia della LND/FIGC (pag. 12), in base alla quale
alle gare del Campionato Regionale Juniores della stagione
sportiva 2010/2011 possono partecipare i calciatori nati dal 01.01.1992 in poi e
che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età e nelle stesse possono essere
impiegati un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dall’1.01.1991;
·
considerato, quindi, che l’A.S.D. Ronchi Calcio, impiegando un
calciatore “fuori quota” in più
del consentito nato dall’1.1.1991 in poi, ha fatto partecipare alla gara in
epigrafe un atleta che non ne aveva legittimo titolo ed ha posto in essere una
situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro;
·
visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. che recita: “la
punizione sportiva della perdita
della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori
squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”;
P.Q,M.
delibera:
a
nei confronti dell’A.S.D. Ronchi Calcio, ai sensi dell’art. 17, punto
5, lett. a) e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della
perdita della gara “Juniores” RONCHI CALCIO - SAN LUIGI CALCIO con il
punteggio di 0-3, e l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1,
lett. b) e dell’art. 4, punto 1, del C.G.S.;
nei confronti del sig. FURLAN Giancarlo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Ronchi Calcio, l’inibizione fino al 24 settembre 2010, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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