DELIBERE
2017-18
Dal C.U. N° 122 del 27/04/2018 Comitato Regionale FVG
....omissis....
GARE
DEL
25/
4/2018
DECISIONI
DEL
GIUDICE
SPORTIVO
gara
del
25/
4/2018
TARCENTINA
– PRO
CERVIGNANO
MUSCOLI
IL
GIUDICE
SPORTIVO
TERRITORIALE,
•
procedendo
d’ufficio,
ai
sensi
dell’art.
29,
punto
4,
lett.
a)
C.G.S.;
•
esaminati
il
rapporto
dell’arbitro
ed
i documenti
ufficiali
relativi
alla
gara
TARCENTINA
- PRO
CERVIGNANO
MUSCOLI,
valevole
per
il
campionato
di
“Promozione”,Girone
"B",
disputatasi
il
25.04.2018
a Tarcento
(pr.
Udine)
e conclusasi
con
il
risultato
di
0 –
0;
•
vista
la
norma
relativa
all’impiego
di
calciatori
“giovani”,
pubblicata
sul
C.U.
n.
1 in
data
03.07.2017
del Comitato
Regionale
Friuli
Venezia
Giulia
della
FIGC/LND,
pag.
13,
norma
in
base
alla
quale,
nelle
singole
gare
dell’attività
ufficiale
2017/2018,
le
Società
partecipanti
al
campionato
di
Promozione
hanno
l’obbligo
di
impiegare
– sin
dall’inizio
e per
l’intera
durata
delle
stesse
e,
quindi,
anche
nel
caso
di
sostituzioni
successive
di
uno
o più
dei
partecipanti
– almeno
due
calciatori
così
distinti
in
relazione
alla
seguenti
fasce
di
età:
•
1 nato
dall’1.1.1998
in
poi;
•
1 nato
dall’1.1.1999
in
poi;
la
suindicata
disposizione
stabilisce,
altresì,
che,
in
relazione
a quanto
precede,
debbono
eccettuarsi
i casi
di
espulsione
dal
campo
e,
qualora
siano
già
state
effettuate
tutte
le
sostituzioni
consentite,
anche
i casi
di
infortunio
dei
calciatori
delle
fasce
di
età
interessare;
•
vista
l’e-mail
relativa
alla
suindicata
gara
che
l’arbitro,
su
richiesta
di
questo
giudice
sportivo,
ha
fatto pervenire
in
data
27.04.2018
ed
in
cui
ha
testualemte
confermato
che:
"tutte
le
sostituzioni
riportate
nel
referto
sono
state
segnate
correttamente
e non
vi
è nessun
errore
da
parte
nostra";
•
rilevato
dal
referto
che
l’A.S.D.
Pro
Cervignano
Muscoli
ha
utilizzato
nel
corso
della
gara
in
questione
i seguenti
calciatori
“giovani”:
•
SERRA
Andrea,
nato
il
04.04.2000,
numero
7,
impiegato
dall'inizio
dell'incontro
fino
al
26'
del
2°
tempo
quando
veniva
sostituito
da
MILANESE
Valerio,
nato
il
15.02.1999,
numero
18;
•
KOCI
Amateo,
nato
il
24.02.1998,
numero
11,
impiegato
dall'inizio
dell'incontro
e fino
al
41'
dell
2°
tempo
quando
veniva
sostituito
da
COCETTA
Luca,
nato
il
02.11.1992,
numero
16;
•
accertato
che
dal
41’
del
2’
tempo,
dopo
la
sostituzione
del
n.11
Koci
Amateo
(nato
il
24.02.1998)
con
il
n.
16
Cocetta
Luca
(nato
il
02.11.1992),
fino
al
termine
dell’incontro
e nei
6 minuti
supplementari
l'A.S.D.
Pro
Cervignano
Muscoli
ha
impiegato
in
campo
soltanto
un
calciatore
"giovane"
nato
nelle
fasce
di
età
suindicate
e cioé
MILANESE
Valerio,
nato
il
15.02.1999;
•
rilevato
che
non
si
erano
verificate,
durante
la
gara
e fino
al
41’
del
2°
tempo
espulsioni
dal
campo
di calciatori
“giovani”
né
infortuni
degli
stessi
dopo
che
tutte
le
sostituzioni
consentite
erano
state
effettuate
dalla
società
più
volte
citata;
•
accertato
quindi
che
l’A.S.D.
Pro
Cervignano
Muscoli
ha
disatteso
in
tal
modo
il
sopracitato
obbligo
stabilito
dalla
norma
in
vigore,
concretando
una
situazione
di
irregolarità
negli
ultimi
10
minuti
di
gara;
•
preso
atto
dal
C.U.
n.
1 dell’1.07.2017
della
Lega
Nazionale
Dilettanti
(pag.
6 e
7),
in
combinato
disposto
con
l’art.
34
bis
N.O,.I.F.,
che
l’inosservanza
della
citata
disposizione
sarà
punita
con
la
sanzione
della
perdita
della
gara
prevista
dall'art.17,
comma
5,
del
Codice
di
Giustizia
Sportiva;
.
delibera:
•
ai
sensi
dell’art.
17,
punti
1 e
5,
lett.
c)
C.G.S.
e dell’art.
18,
punto
2,
C.G.S.,
a carico
dell’A.S.D.
Pro
Cervignano
Muscoli
la
punizione
sportiva
della
perdita
della
gara
TARCENTINA
- PRO
CERVIGNANO
MUSCOLI,
disputatasi
il
25.04.2018,
con
il
punteggio
di
0 –
3;
•
l’inibizione
temporanea
nei
confronti
del
sig.
GOBBO
Damiano,
Dirigente
Accompagnatore
Ufficiale
dell’A.S.D.
Pro
Cervignano
Muscoli,
fino
al
04.05.2018,
ai
sensi
dell’art.
19,
punto
1,
lett.h)
C.G.S.
....omissis....
Dal C.U. N° 82 del 01/02/2018 Comitato Regionale FVG
GARE DEL 28/ 1/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 1/2018 AURORA BUONACQUISTO - FULGOR
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) C.G.S.;
esaminati il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara AURORA BUONACQUISTO
– FULGOR del 28.01.2018, valevole per il Campionato di “Promozione”, Girone “B”, disputatasi a Remanzacco (pr. Udine) e conclusasi con il risultato di 2 – 0;
vista la norma relativa all’impiego di calciatori “giovani”, pubblicata sul C.U. n. 1 in data 03.07.2017 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 13, norma in base alla quale, nelle singole gare dell’attività ufficiale 2017/2018, le Società partecipanti al campionato di promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dall’1.1.1998 in poi;
1 nato dall’1.1.1999 in poi;
la suindicata disposizione stabilisce, altresì, che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
vista l’e-mail relativa alla gara suindicata che l’arbitro, su richiesta di questo giudice sportivo, ha fatto pervenire in data 29.01.2018 ed in cui ha confermato quanto riportato in referto e cioè che al 26’ del 2° tempo della predetta gara l’A.S.D. Fulgor aveva sostituito il calciatore n. 2 MERLINO Thomas
(nato il 10.11.1999) con il calciatore n. 18 NADALUTTI Elia (nato l’1.08.1991);
rilevato dai detti atti che l’A.S.D. Fulgor ha utilizzato nel corso della gara in questione i seguenti calciatori “giovani”:
MERLINO Thomas, nato il 10.11.1999, numero 2, impiegato dall’inizio dell’incontro fino al 26 del 2° tempo;
ATTA Simon, nato l’8.06.1998, numero 3, impiegato per tutto il corso dell’incontro;
CAVALLARO Pietro, nato il 27.11.1998, n. 9, impiegato per tutto il corso dell’incontro;
DI FLORIO Marco, nato 15.02.1999, n. 16, impiegato dal 30’ del 2° tempo fino alla fine dell’incontro;
rilevato che dal 26’ del 2° tempo al 30’ del 2° tempo, tra la sostituzione del n. 2 Merlino Thomas (nato il 10.11.1999) con il il 18 Nadalutti Elia (nato l’1.08.1991) e la sostituzione del n. 3 ATTA Simon (nato l’8.06.1998) con il n. 16 DI FLORIO Marco (nato il 15.02.1999), l’A.S.D. Fulgor ha
impiegato in campo due calciatori “giovani” nati però entrambi nel 1998 (Atta Simon e Cavallaro
Pietro), ma nessun calciatore nato dall’1.1.1999, che la società suindicata aveva l’obbligo di schierare in quanto espressamente previsto dalle norme;
Segue Campionato di Promozione – Delibera Gara AURORA BUONACQUISTO – FULGOR
accertato che l’A.S.D. Fulgor ha disatteso in tal modo il sopracitato obbligo stabilito dalla norma in vigore, concretando una situazione di irregolarità tra il 26’ ed il 30’ minuto del 2° tempo della più volte menzionata gara;
preso atto dal C.U. n. 1 dell’1.07.2017 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 7), in combinato disposto con l’art. 34 bis N.O.I,F., che l’inosservanza della citata disposizione comporta l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
delibera:
ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 5, lett. c) del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, C.G.S., a carico dell’A.S.D. FULGOR, la punizione sportiva della perdita della gara AURORA BUONACQUISTO – FULGOR, disputatasi il 28.01.2018, con il punteggio di 0 – 3 in quanto più favorevole alla squadra avversaria rispetto a quello conseguito sul campo;
l’inibizione temporanea nei confronti del sig. SOTGIU Gianni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Fulgor, fino al 09.02.2018, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.