DELIBERE

2017-18

 

Dal C.U. N° 122 del 27/04/2018 Comitato Regionale FVG

 

....omissis....

 

GARE DEL 25/ 4/2018

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

gara del 25/ 4/2018 TARCENTINA PRO CERVIGNANO MUSCOLI

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

        procedendo dufficio, ai sensi dellart. 29, punto 4, lett. a) C.G.S.;

        esaminati il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara TARCENTINA - PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole per il campionato di Promozione,Girone "B", disputatasi il 25.04.2018 a Tarcento (pr. Udine) e conclusasi con il risultato di 0 0;

        vista la norma relativa all’impiego di calciatori giovani”, pubblicata sul C.U. n. 1 in data 03.07.2017 del  Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, pag. 13, norma in base alla quale, nelle   singole gare dellattività  ufficiale  2017/2018,  le  Società  partecipanti  al  campionato  di Promozione hanno lobbligo di impiegare sin dallinizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti almeno due calciatori così

distinti in relazione alla seguenti fasce di età:

          1 nato dall’1.1.1998 in poi;

          1 nato dall’1.1.1999 in poi;

la suindicata disposizione stabilisce, altresì, che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessare;

          vista le-mail relativa alla suindicata gara che larbitro, su richiesta di questo giudice sportivo, ha fatto pervenire in data 27.04.2018 ed in cui ha testualemte confermato che: "tutte le sostituzioni riportate nel referto sono state segnate correttamente e non vi è nessun errore da parte nostra";

          rilevato dal referto che lA.S.D. Pro Cervignano Muscoli ha utilizzato nel corso della gara in questione i seguenti calciatori giovani”:

          SERRA Andrea, nato il 04.04.2000, numero 7, impiegato dall'inizio dell'incontro fino al 26' del 2° tempo quando veniva sostituito da MILANESE Valerio, nato il 15.02.1999, numero 18;

          KOCI Amateo, nato il 24.02.1998, numero 11, impiegato dall'inizio dell'incontro e fino al 41' dell 2° tempo quando veniva sostituito da COCETTA Luca, nato il 02.11.1992, numero 16;

          accertato che dal 41 del 2 tempo, dopo la sostituzione del n.11 Koci Amateo  (nato il 24.02.1998)

con il n. 16 Cocetta Luca (nato il 02.11.1992), fino al termine dellincontro e nei 6 minuti supplementari l'A.S.D. Pro Cervignano Muscoli ha impiegato in campo soltanto un calciatore "giovane" nato nelle fasce di età suindicate e cioé MILANESE Valerio, nato il 15.02.1999;

          rilevato che non si erano verificate, durante la gara e fino al 41 del 2° tempo espulsioni dal campo di  calciatori giovani né infortuni degli stessi dopo che tutte le sostituzioni consentite erano state effettuate dalla società più volte citata;

          accertato quindi che lA.S.D. Pro Cervignano Muscoli ha disatteso in tal modo il sopracitato obbligo stabilito dalla norma in vigore, concretando una situazione di irregolarità negli ultimi 10 minuti di gara;

          preso atto dal C.U. n. 1 dell1.07.2017 della Lega Nazionale Dilettanti (pag. 6 e 7), in combinato disposto con l’art. 34 bis N.O,.I.F., che linosservanza della citata disposizione sa punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

 

 P.Q.M

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delibera:

          ai sensi dellart. 17, punti 1 e 5, lett. c) C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, C.G.S., a carico dellA.S.D. Pro Cervignano Muscoli la  punizione sportiva  della  perdita della gara TARCENTINA - PRO CERVIGNANO MUSCOLI, disputatasi il 25.04.2018, con il punteggio di 0 3;

          linibizione temporanea nei confronti del sig. GOBBO Damiano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dellA.S.D. Pro Cervignano Muscoli, fino al 04.05.2018, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett.h) C.G.S.

 

....omissis....

 

Dal C.U. N° 82 del 01/02/2018 Comitato Regionale FVG

 

GARE DEL 28/ 1/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO


gara del 28/ 1/2018 AURORA BUONACQUISTO - FULGOR


IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

 

P.Q.M.

delibera:

  1. ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 5, lett. c) del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, C.G.S., a carico dell’A.S.D. FULGOR, la punizione sportiva della perdita della gara AURORA BUONACQUISTO – FULGOR, disputatasi il 28.01.2018, con il punteggio di 0 – 3 in quanto più favorevole alla squadra avversaria rispetto a quello conseguito sul campo;

  2. l’inibizione temporanea nei confronti del sig. SOTGIU Gianni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Fulgor, fino al 09.02.2018, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.

 

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