DELIBERE

Stagione 2015-16

 

Dal C.U. N° 52 dell'10/12/2015 Comitato Regionale F.V.G.

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/11/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

gara del 14/11/2015 SEVEGLIANO - PRO CERVIGNANO MUSCOLI

 

Con raccomandata spedita il 19.11.2015,   anticipata da preannuncio di reclamo inviato con fax in data 16.11.2015,  l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI proponeva, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, formale reclamo in merito alla gara SEVEGLIANO PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole per la decima giornata del girone di andata del campionato di promozione, girone “B”, disputatasi a Sevegliano (pr. di Udine) in data 14.11.2015 e conclusasi con il risultato di 1 1.

L’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Sevegliano aveva impiegato nella suindicata gara il calciatore COMUZZI Marco in posizione irregolare, in quanto dal comunicato ufficiale n.    54 del 04.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND  di Udine risulta che il predetto calciatore doveva scontare un residuo di squalifica consistente in una giornata di gara, irrogatagli nella decorsa stagione sportiva 2014/2015 relativamente alla gara VIRTUS CORNO PRO CERVIGNANO MUSCOLI del 23.05.2015, valevole per la 43^ edizione del Torneo di calcio “Memorial Bernardis, Boz e Scussolino”, svoltosi a Risano dal 04.05.2015 al 13.06.2015.

La reclamante deduceva nel proprio gravame che il predetto calciatore Comuzzi Marco era stato sempre utilizzato nel campionato della corrente stagione sportiva da parte dell’A.S.D. Sevegliano (ad eccezione di una gara in cui risultava espulso, come da C.U. n. 35 del 22.10.2015 del Comitato Regionale Friuli V.Giulia), motivo per cui, alla data in cui  era stata disputata la citata gara (Sevegliano – Pro Cervignano Muscoli), non aveva ancora scontato il residuo di squalifica sopraspecificato.

Pertanto, l’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli chiedeva che all’A.S.D. Sevegliano venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame.

Il reclamo veniva corredato dall’allegazione del bonifico riguardante la relativa tassa nonché dell’attestazione dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Sevegliano, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.

Quest’ultima Società A.S.D. Sevegliano, entro i termini di cui all’art.38, punto 3, C.G.S.,  non  faceva pervenire controdeduzioni in merito al citato reclamo così come previsto dall’art. 33, punto 7, C.G.S, estendendole anche alla controparte; trasmetteva, invece, con e-mail del 25.11.2015, a questo Giudice Sportivo e, p.c., al Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, una nota, datata 24.11.2015, in cui dichiarava di non voler accampare alcuna scusa sulla propria responsabilità nell’eventualità che venisse accertata l’irregolarità sopradescritta. Nella stessa nota venivano rappresentati il difficile periodo vissuto dalla Società dopo il grave lutto che la ha colpita, a seguito della scomparsa di un proprio giovane calciatore, avvenuta all’inizio della attuale stagione sportiva e la difficoltà per le società di verificare la situazione disciplinare dei propri tesserati mediante l’esame dei comunicati ufficiali pubblicati da tutti i comitati locali, regionali e nazionali. Nella nota citata veniva, altresì, suggerito che sarebbe opportuno che il Comitato Regionale, alla fine della stagione, nell’ultimo comunicato ufficiale, provvedesse a stilare e pubblicare un elenco con i nominativi di tutti i tesserati che abbiano sanzioni da scontare e ciò alla scopo di consentire alle società la verifica della situazione dei calciatori che vanno a tesserare ed, aspetto non secondario, la verifica del rispetto della norma.

 

ACCERTAMENTI ESPERITI

Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue:

-     il calciatore COMUZZI  Marco, nato  il  15.03.1995,  tesserato per  l’A.S.D.  Sevegliano, matricola

F.I.G.C. 4.520.923, status “dilettante” , era stato squalificato per una giornata, per essere stato espulso, a seguito di doppia ammonizione, nel corso della gara VIRTUS CORNO PRO CERVIGNANO MUSCOLI, disputatasi il 23.05.2015 e valevole per il 43° Torneo di Calcio, under 20, “Memorial B. Bernardis, F.lli Q. e R. Boz e P. Scussolino” Trofeo Comune Pavia di Udine -, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Risanese dal 04.05.2015 al 13.06.2015; la predetta squalifica era stata pubblicata sul C.U. n. 54, pag. 21, del 04.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Udine;

-     la suindicata gara Virtus Corno - Pro Cervignano Muscoli  del 23.05.2015 (conclusasi con il risultato di 3-2) era stata l’ultima ad essere disputata dalla Pro Cervignano nella citata manifestazione “Memorial Bernardis, Boz e Scussolino”, non essendosi qualificata la Pro Cervignano Muscoli stessa per i quarti di finale, motivo per cui il Comuzzi non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli nell’ambito del menzionato torneo organizzato dall’A.S.D. Risanese;

-     il Comuzzi, inoltre, non aveva potuto scontare la menzionata squalifica nemmeno successivamente, nel prosieguo della decorsa stagione sportiva, poiché la sua società di appartenenza di allora (Pro Cervignano Muscoli) non aveva più disputato nessuna altra  gara valevole per l’attività ufficiale dal 05.06.2015 (giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del C.U. n. 54 del 04.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Udine) fino al 30/06/2015, in cui è terminata la stagione sportiva 2014-2015;

-     al calciatore Comuzzi Marco rimaneva quindi da scontare, dopo la conclusione della stagione sportiva stessa 2014/2015, la giornata di squalifica di cui al menzionato C.U. n. 54 del 04.06.2015; tale residuo di squalifica, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S., doveva essere scontato nella stagione sportiva successiva 2015/2016;

-     da un esame dei documenti ufficiali, si evince che, dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione sportiva 2015/2016,  Comuzzi Marco aveva preso parte, con l’A.S.D. Sevegliano (sua nuova società di appartenenza), alle sotto riportate gare ufficiali:

 

Coppa Italia “Promozione” 2015/2016:

1^ giornata 29.08.2015 SEVEGLIANO - BRIAN;

2^ giornata 30.09.2015 BRIAN SEVEGLIANO;

 

Campionato di Promozione 2015/2016, girone “B”:

1^ giornata 13.09.2015 SISTIANA DUINO AURISINA SEVEGLIANO;

2^ giornata 20.09.2015 SEVEGLIANO SANGIORGINA;

3^ giornata 26.09.2015 COSTALUNGA SEVEGLIANO;

4^ giornata 04.10.2015 SEVEGLIANO TRIESTE CALCIO;

5^ giornata 11.10.2015 SAN GIOVANNI SEVEGLIANO;

6^ giornata 18.10.2015 SEVEGLIANO VALNATISONE;

8^ giornata 31.10.2015 SEVEGLIANO COMUNALE GONARS;

9^ giornata08.11.2015  JUVENTINA SANT’ANDREA SEVEGLIANO;

10^giornata 14.11.2015 SEVEGLIANO PRO CERVIGNANO MUSCOLI.

 

Il Comuzzi non è stato utilizzato soltanto nella gara del 25.10.2015 SANT’ANDREA SAN VITO SEVEGLIANO, in quanto espulso nel corso della gara precedente SEVEGLIANO VALNATISONE del 18.10.2015 e squalificato per una giornata.

 

LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto.

Come emerge dagli accertamenti e già soprariportato, si tratta di un calciatore al quale, al termine della stagione sportiva 2014/2015, rimaneva un residuo di una giornata di squalifica da scontare.

Non si può non porre all’attenzione che, in base all’ordinamento federale, le sanzioni disciplinari devono essere sempre eseguite e con immediatezza e vanno interpretate ed applicate nel senso che producano effetto ed assicurino efficacia afflittiva e deterrente.

La norma generale per l’esecuzione delle sanzioni è contemplata, per quanto riguarda la fattispecie in esame, dai sotto indicati commi dell’art. 22 del C.G.S.

Comma 2: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno  immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2, del presente Codice.”

Comma 6: Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione  sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione  o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare  ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.

Va posto all’attenzione, altresì, che le sanzioni inflitte per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o  Coppa  Regione  vanno  scontate  nelle  citate  competizioni,  stante  il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia  o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, e ciò in base all’art. 19, comma 11.1 del C.G.S., che recita:

”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. Omissis –“

In merito al caso in esame, trattandosi di una squalifica inflitta per infrazione commessa in gara rientrante nell’attività non ufficiale, sussiste la norma di cui all’art. 19, comma 11.3, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”.

Al riguardo, si ritiene rammentare quanto contemplato dall’art. 48 N.O.I.F. che definisce l’attività ufficiale e quella non ufficiale, come di seguito indicato:

1.        Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui  organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e  Scolastica ed ai Comitati.

2.        Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività.

Alla luce di quanto enunciato, il Comuzzi non avrebbe potuto scontare il residuo della detta squalifica nelle gare valevoli per la Coppa Italia 2015/2016 disputate dalla sua nuova società di appartenenza (A.S.D. Sevegliano) per aver maturato la squalifica in competizione diversa dalla Coppa Italia stessa.

 

CONCLUSIONI

Tutto cio’ premesso, non si può che addivenire alla conclusione che:

-     il Comuzzi era stato squalificato per espulsione inflittagli in una gara valevole per una manifestazione rientrante nell’attività non ufficiale (“Memorial Bernardis, Boz e Scussolino), in quanto organizzata da una Società (A.S.D. Risanese) e non dalle Leghe, Settore Giovanile e Scolastico o Comitati, e che non potendo scontare la squalifica inflittagli nell’ambito della manifestazione stessa, in altre gare ufficiali della stagione sportiva 2014/2015 della società in cui militava (A.S.D. Pro Cervignano Muscoli), la sanzione medesima doveva essere eseguita nella stagione successiva 2015/2016;

-     il Comuzzi, all’inizio della corrente stagione sportiva, ha cambiato Società in quanto dal 13.08.2015 risulta tesserato con l’A.S.D. Sevegliano, e, stante il richiamato principio di separazione sanzionatoria tra gare di Coppa Italia ed altre competizioni, avrebbe dovuto scontare la detta squalifica nella prima gara ufficiale utile della successiva stagione sportiva 2015/2016 della prima squadra della nuova società di appartenenza (art. 22, comma 6, C.G.S.) e cioè nella gara Sistiana Duino Aurisina Sevegliano del 13.09.2015, valevole per la prima giornata del campionato di promozione, girone “B” 2015/2016 e nella quale era stato invece impiegato dalla sua società;

-     il calciatore in questione è stato successivamente impiegato in tutte le altre gare di campionato disputate dall’A.S.D. Sevegliano fino alla 10^ gara del girone di andata del 14.11.2015 (Sevegliano Pro Cervignano Muscoli), con esclusione della 7^ del girone di andata (Sant’Andrea San Vito- Sevegliano del 25.10.2015), in quanto squalificato a seguito di espulsione irrogatagli nella gara del 18.10.2015 (6^ giornata di andata), come da C.U. 35 del C.R. dd.22.10.2015.

Sulla base di quanto argomentato,  questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Sevegliano, in violazione dell’art. 22, commi 2 e 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di promozione, girone “B”, disputatasi il 14.11.2015 contro l’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli il  calciatore Comuzzi Marco senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2014/2015, ritiene che detta violazione determini, per la suddetta gara, la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. , che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis “.

 

Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo.

In merito a quanto suggerito dall’A.S.D. Sevegliano con la nota del 24.11.2015, si fa presente che il C.R. Friuli V.G. provvede già a stilare ogni anno, prima dell’inizio dell’attività, un elenco di calciatori cui rimangono da scontare residui di squalifiche, irrogate nell’ambito della competenza dei giudici sportivi operanti presso le Delegazioni provinciali e non ancora eseguite dopo la conclusione della precedente stagione sportiva; tale elenco viene elaborato da parte del Comitato Regionale assemblando i nominativi degli squalificati, forniti da ciascuna Delegazione provinciale dopo la conclusione della precedente stagione sportiva, per poi essere pubblicato sul C.U.

Per quanto riguarda la corrente stagione, l’elenco di cui trattasi è stato allegato al C.U. n. 18 del 10.09.2015 ed in esso sono stati indicati i nominativi dei calciatori con squalifiche o residui di squalifiche, irrogate dai giudici presso le Delegazioni provinciali ed ancora da scontare a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2015/2016.

In tale allegato al predetto C.U. n. 18 non è stato inserito però il calciatore COMUZZI Marco, in quanto il nominativo dello stesso e la relativa sanzione non figuravano, a causa di un’omissione, nella lista inviata, dopo la conclusione della decorsa stagione sportiva, dalla Delegazione Provinciale di Udine al Comitato Regionale. Al riguardo, si pone all’attenzione che nel più volte menzionato C.U. n. 18 del 10.09.2015 (pag. 4) è stato precisato che il predetto elenco, allegato al C.U. stesso, è puramente informativo in quanto solo le pubblicazioni dei provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di Disciplina Sportiva, contenuti nei comunicati ufficiali emessi immediatamente dopo l’adozione dei provvedimenti stessi, hanno valore ai fini disciplinari (nel caso in esame, il C.U. n. 54 del 04.06.2015 della Delegazione Provinciale di Udine, pag. 21).

Da ultimo, essendo stato rilevato da quest’organo di giustizia sportiva che il calciatore in questione aveva disputato in tale posizione irregolare ulteriori otto gare del campionato di promozione, girone “B” disputate dall’A.S.D. Sevegliano (dalla 1^ alla 9^ gara del girone di andata,con esclusione della 7^) senza che le società dirette interessate avessero presentato tempestivo reclamo, si dispone che tutti gli atti relativi al caso di cui trattasi vengano trasmessi alla Procura Federale, sussistendo ipotesi di responsabilità dei soggetti che si sono resi colpevoli di violazione delle norme federali facendo partecipare a 8 gare ufficiali un giocatore squalificato. Al riguardo, si fa presente, altresì, che l’art. 46, comma 6, del C.G.S. prevede che decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell’art. 46 stesso, la partecipazione a gare di calciatori squalificati non comporta più la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, ma provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato; pertanto, una volta scaduti i termini per il reclamo (sette giorni dallo svolgimento della gara), il risultato della gara non può più essere messo in discussione.

 

P.Q.M.

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE:

 

1)  accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 13, del C.G.S.;

2)  infligge alla A.S.D. SEVEGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara SEVEGLIANO PRO CERVIGNANO MUSCOLI del 14.11.2015 con il punteggio di 0 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.);

3)  commina alla medesima Società A.S.D. SEVEGLIANO l’ammenda di 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.

4)  squalifica il calciatore COMUZZI Marco (A.S.D. Sevegliano) per una ulteriore giornata;

5)  inibisce fino 18 dicembre 2015 il Signor FELCARO Mauro, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Sevegliano nella gara del 14.11.2015, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.

6)  rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi.

 

 

 

Dal C.U. N° 28 dell'08/10/2015 Comitato Regionale F.V.G.

 

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/ 9/2015

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 9/2015 TRIESTE CALCIO - ZAULE RABUIESE

Con raccomandata spedita il 15.09.2015, anticipata da preannuncio di reclamo inviato con fax in data 14.09.2015, l’A.S.D. ZAULE RABUIESE proponeva, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, formale reclamo in merito alla gara TRIESTE CALCIO – ZAULE RABUIESE, valevole per la prima giornata del girone di andata del campionato di promozione, girone “B”, disputatasi a Trieste (campo di via Petracco) in data 13.09.2015 e conclusasi con il risultato di 1 – 1. 

L’A.S.D. Zaule Rabuiese eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D. Trieste Calcio aveva impiegato nella suindicata gara il calciatore SARDO Andrea in posizione irregolare, in quanto dal comunicato ufficiale n. 69 del 18.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Trieste e dall’allegato al comunicato ufficiale n. 18 dd. 10.09.2015 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND risulta che il predetto calciatore doveva scontare un residuo di squalifica consistente in una giornata di gara, irrogatagli nella decorsa stagione sportiva 2014/2015. Pertanto, l’A.S.D. Zaule Rabuiese chiedeva che venisse valutata la citata posizione irregolare del Sardo il quale, ad avviso della società reclamante, non avrebbe potuto partecipare alla predetta gara.

Il reclamo veniva corredato dall’allegazione dell’attestazione dell’invio per raccomandata del reclamo stesso all’A.S.D. Trieste Calcio, controparte direttamente interessata a riceverlo, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; nel reclamo stesso l’A.S.D. Zaule Rabuiese chiedeva altresì che le venisse addebitata la tassa reclamo.

Quest’ultima Società A.S.D. Trieste Calcio non faceva pervenire controdeduzioni in merito al citato reclamo.

 

GLI ACCERTAMENTI ESPERITI

 

Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue:

- il calciatore SARDO Andrea, nato il 28.12.1995, tesserato per l’A.S.D. Trieste Calcio, matricola F.I.G.C.4.536.142, status “dilettante” , era stato squalificato per una giornata, per essere incorso in seconda ammonizione nell’ambito della 32^ edizione del Trofeo “Il Giulia”, Supercoppa “Città di Trieste”, manifestazione organizzata dalla S.S. San Giovanni dal 12.05.2015 al 19.06.2015 (C.U. n. 69, pag. 9, del 18.06.2015 della Delegazione Provinciale FIGC/LND di Trieste);

- il Sardo, così come emerge dalla documentazione inviata dalla Delegazione Provinciale di Trieste della FIDG/LND in data 18.09.2015, era stato ammonito con diffida una prima volta nel corso della gara Zaule- Trieste Calcio del 04.06.2015, valevole per il suindicato “Trofeo Giulia” (vedasi C.U. n. 65 dd. 05.06.2015, pag. 2, della predetta Delegazione Provinciale) ed una seconda volta nel corso della gara San Giovanni – Trieste Calcio del 16.06.2015, valevole sempre per il citato Trofeo (vedasi il suindicato C.U. n. 69 del 18.06.2015); essendo incorso, in quest’ultimo incontro, nella seconda ammonizione, veniva squalificato per una giornata dal competente Giudice Sportivo Territoriale, in base all’art. 12 del regolamento del menzionato Trofeo;

- la gara San Giovanni – Trieste Calcio del 16.06.2015, valevole quale semifinale della più volte citata manifestazione, si era conclusa con il risultato di 3-2 a favore del San Giovanni, per cui il Trieste Calcio, eliminato dalla manifestazione stessa, non aveva più disputato nessuna altra gara del “Trofeo Giulia” dopo il 16.06.2015; il Sardo, pertanto non aveva potuto scontare la squalifica inflittagli nell’ambito del Trofeo di cui trattasi e, poiché il Trieste Calcio, dopo il 16.06.2015, non aveva più disputato nessuna altra gara valevole per l’attività ufficiale fino al termine della stagione sportiva 2014-2015, al calciatore Sardo Andrea rimaneva da scontare, dopo la conclusione della stagione sportiva stessa 2014/2015, la giornata di squalifica di cui al menzionato C.U. n. 69 del 18.06.2015; tale residuo di squalifica, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S., doveva essere scontato nella stagione sportiva successiva 2015/2016;

- da un esame dei documenti ufficiali, si evince che, dall’inizio dell’attività ufficiale di questa stagione sportiva 2015/2016, Sardo Andrea ha preso parte, con l’A.S.D. Trieste Calcio, alla sotto riportate gare ufficiali.

Coppa Italia “promozione” 2015/2016:

1^ giornata 29.08.2015 TORRE – TRIESTE CALCIO;

2^ giornata 05.09.2015 TRIESTE CALCIO – TORRE;

Campionato di promozione, 1^ giornata del girone di andata, girone “B”:

1^ giornata 13.09.2015 TRIESTE CALCIO- ZAULE RABUIESE.

 

LE NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito le norme relative all’esecuzione delle sanzioni applicabili al caso sopradescritto. 

Come emerge dagli accertamenti e già soprariportato, si tratta di un calciatore al quale, al termine della stagione sportiva 2014/2015, rimaneva un residuo di una giornata di squalifica da scontare.

La norma generale per l’esecuzione delle sanzioni è contemplata, per quanto riguarda la fattispecie in esame, dai sotto indicati commi dell’art. 22 del C.G.S.

Comma 2: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2, del presente Codice.”

Comma 3: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 6” – omissis

Comma 6: Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. – o m i s s i s.”

Va posto all’attenzione, a questo punto, che le sanzioni inflitte per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione vanno scontate nelle citate competizioni, stante il principio di separazione sanzionatoria tra Coppa Italia o Coppa Regioni ed altre competizioni diverse dalle precedenti, e ciò in base all’art. 19, comma 11.1 del C.G.S., che recita:

”Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano fra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”.

In merito al caso in esame, si tratta di una squalifica inflitta per infrazioni commesse in gare rientranti nell’attività non ufficiale, in quanto il “Trofeo Giulia” era una manifestazione organizzata da una società; va applicata, per tale motivo, la norma di cui all’art. 19, comma 11.3, che recita:”Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”.

Al riguardo, si ritiene rammentare quanto contemplato dall’art. 48 N.O.I.F. che definisce l’attività ufficiale e

quella non ufficiale, come di seguito indicato:

1. Attività ufficiale è quella relativa ai campionati ed ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.

2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività

CONCLUSIONI

Tutto cio’ premesso, non si può che addivenire alla conclusione che il Sardo era stato squalificato per ammonizioni cumulate in gare valevoli per una manifestazione rientrante nell’attività non ufficiale (“Trofeo Giulia”), in quanto organizzata da una Società (S.S.San Giovanni) e non dalle Leghe, Settore Giovanile e Scolastico o Comitati, e che non potendo scontare la squalifica inflittagli né nell’ambito della manifestazione stessa né in altre gare ufficiali della stagione sportiva 2014/2015 della propria società di appartenenza (A.S.D. Trieste Calcio), la sanzione medesima doveva essere eseguita nella stagione successiva 2015/2016.

Stante il richiamato principio di separazione sanzionatoria tra gare di Coppa Italia ed altre competizioni, il Sardo doveva scontare la detta sanzione, in base all’immediatezza richiesta dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., nella prima gara ufficiale utile disputata dalla prima squadra della società di appartenenza A.S.D. Trieste Calcio (escluse quelle di Coppa Italia) che era quella del 13.09.2015 Trieste Calcio – Zaule, valevole per la prima giornata del campionato di promozione, girone “B” 2015/2016.

Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che l’A.S.D. Trieste Calcio, in violazione dell’art. 22, commi 2 e 6 del C.G.S., ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato di promozione, girone “B”, disputatasi il 13.09.2015 contro l’A.S.D. Zaule Rabuiese il calciatore Sardo Andrea senza che quest’ultimo ne avesse titolo dovendo scontare un residuo di una giornata di squalifica, inflittagli nella stagione sportiva 2014/2015, ritiene che detta violazione determini la sanzione prevista dall’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. medesimo per la suddetta gara.

 

P.Q.M.

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. ZAULE RABUIESE e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 13, del C.G.S.;

2) infligge alla A.S.D. TRIESTE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara TRIESTE CALCIO – ZAULE RABUIESE del 13.09.2015 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.);

3) commina alla medesima Società A.S.D. TRIESTE CALCIO l’ammenda di € 200,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.

4) squalifica il calciatore SARDO Andrea (A.S.D. Trieste Calcio) per una ulteriore giornata;

5) inibisce fino 16 ottobre 2015 il Signor CIONINI Luciano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Trieste Calcio nella gara del 13.09.2015, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S

 

 

 

 

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