DELIBERE

Stagione 2013-14

 

Dal C.U. N° 98 del 11-03-14 del Comitato Regionale F.V.G

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – SECONDA FASE

GARE DEL 25/02/2014

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 25/02/2014 GS FALCHI VIS PAS – VIRTUS ROVEREDO

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

-visto il rapporto dell’arbitro relativo alla gara GS Falchi Vis Pas – Virtus Roveredo, valevole per la 5^ Giornata di Andata, del Campionato Regionale Allievi, Seconda Fase, Girone “D2” programmata a Pasiano (Pn), con inizio alle ore 17.00;

-rilevato dal predetto rapporto che la citata gara non è stata disputata in quanto, all’ora fissata per l’inizio della stessa (ore 17.00), sul campo Comunale di Pasiano (Pn) era presente soltanto la squadra del GS Falchi Vis Pas, mentre non si era presentata la squadra del Virtus Roveredo;

-rilevato dagli atti ufficiali che la squadra del Virtus Roveredo non si presentava nemmeno entro il termine di cui all’art. 54, punto 2, delle N.O.I.F., pari alla durata di un tempo dell’incontro medesimo;

-ritenuto che il Virtus Roveredo non può che essere considerata rinunciataria alla gara suindicata, con le conseguenze previste dall’art. 53 N.O.I.F.;

P.Q.M.

Delibera a carico del VIRTUS ROVEREDO:

1) la punizione sportiva della perdita della gara GS Falchi Vis Pas – Virtus Roveredo del 25.02.2014, valevole per la 5^ Giornata di Andata, del Campionato Regionale Allievi, Seconda Fase Girone “D2” con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;

2) la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S e dell’art. 53, punto 2, delle NO.I.F;

3) l’ammenda di € 103,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. e di quanto disposto dalla F.I.G.C./S.G.S..con C.U. n.1 della stagione 2013 / 2014, d.d. 01.07.2013 (pag. 137).

 

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Dal C.U. N° 102 del 20-03-14 del Comitato Regionale F.V.G

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – SECONDA FASE

GARE DEL 16/03/2014

GARE SOSPESE E/O NON DISPUTATE

GARA DEL 16/03/2014 S.GIOVANNI – VIRTUS ROVEREDO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

-visto il rapporto dell’arbitro relativo alla gara S.Giovanni – Virtus Roveredo, valevole per la 3° Giornata di Andata del Campionato Regionale Allievi, Seconda Fase, Girone “D”, programmata a Trieste, campo V.le R. Sanzio, per il 16/03/2014, con inizio alle ore 10.30;

-rilevato dal predetto rapporto che la citata gara non è stata disputata in quanto, all’ora fissata per l’inizio della stessa (ore 10.30), sul campo v.le R.Sanzio di Trieste, era presente soltanto la squadra del San Giovanni, mentre non si era presentata la squadra del Virtus Roveredo;

-rilevato dagli atti ufficiali che la squadra del Virtus Roveredo non si presentava nemmeno entro il termine di cui all’art. 54, punto 2, delle N.O.I.F., pari alla durata di un tempo dell’incontro medesimo;

-ritenuto che il Virtus Roveredo non può che essere considerata rinunciataria alla gara suindicata con le conseguenze previste dall’art. 53 N.O.I.F.;

P.Q.M.

Delibera a carico del VIRTUS ROVEREDO:

1) la punizione sportiva della perdita della gara S.Giovanni – Virtus Roveredo del 16.03.2014, valevole per la 3° Giornata di Andata del Campionato Regionale Allievi, Seconda Fase, Girone “D”, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;

2) la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S e dell’art. 53, punto 2, delle NO.I.F;

3) l’ammenda di € 180,00, (2° rinuncia), ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. e di quanto disposto dalla F.I.G.C./S.G.S. con C.U. n. 1 della stagione 2013/2014, dd. 01.07.2013 (pag. 137).

 

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Dal C.U. N° 128 del 15-05-14 del Comitato Regionale F.V.G

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – SECONDA FASE

GARE DEL 10/05/2014

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 10/05/2014 RANGERS – VIRTUS ROVEREDO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

-visto il rapporto dell’arbitro relativo alla gara Rangers – Virtus Roveredo, valevole per l’8° giornata di ritorno della Seconda Fase del Campionato Regionale Allievi, Girone “D”, programmata a Udine, campo Centazzo, per il 10/05/2014, con inizio alle ore 18.30;

-rilevato dal predetto rapporto che la citata gara non è stata disputata in quanto, all’ora fissata per l’inizio della stessa (ore 18.30), sul campo Centazzo di Udine, era presente soltanto la squadra del Rangers, mentre non si era presentata la squadra del Virtus Roveredo;

-rilevato dagli atti ufficiali che la squadra del Virtus Roveredo non si presentava nemmeno entro il termine di cui all’art. 54, punto 2, delle N.O.I.F., pari alla durata di un tempo dell’incontro medesimo;

-ritenuto che il Virtus Roveredo non può che essere considerata rinunciataria alla gara suindicata, con le conseguenze previste dall’art. 53 N.O.I.F.;

P.Q.M.

Delibera a carico del VIRTUS ROVEREDO:

1) la punizione sportiva della perdita della gara Rangers – Virtus Roveredo del 10.05.2014, valevole per l’8^ giornata di ritorno della Seconda Fase del Campionato Regionale Allievi, Girone “D”, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;

2) la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S e dell’art. 53, punto 2, delle NO.I.F;

3) l’ammenda di € 361,00, (3^ rinuncia), ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. e di quanto disposto dalla F.I.G.C./S.G.S. con C.U. n. 1 della stagione 2013/2014, dd. 01.07.2013 (pag. 137).

 

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