DELIBERE

Stagione 2010-11

 

Dal C.U. N°85 del 03/03/2011 del Comitato Regionale F.V.G.

 

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8.1.4.      Campionato di Seconda Categoria

GARE DEL 20/02/2011

GARA DEL 20/02/2011 OPICINA – GRADESE CALCIO

 

Con  raccomandata spedita   il 22.02.2011, la Polisportiva OPICINA presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 21.02.2011) relativo alla gara Pol. OPICINA – GRADESE CALCIO, valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda Categoria, girone “D”, disputatasi a Opicina (Trieste) in data 20.02.2011 e conclusasi con il risultato di 2-2.

La Pol. Opicina eccepiva nel proprio gravame che l’A.S. Gradese Calcio aveva schierato nella suindicata gara il calciatore SCARAMUZZA Vittorio  in posizione irregolare, come rilevato dal comunicato ufficiale n. 80 del 15.02.2011 del C.R. Friuli V.G. della FIGC/LND.

Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato  dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla Gradese Calcio, controparte direttamente  interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; nel preannuncio di reclamo, la Pol. Opicina aveva autorizzato al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo.

la Gradese Calcio, a sua volta,  ha inviato un fax in data 22-02-2011 con il quale ha comunicato che non risultava “notificata alla stessa alcuna diffida precedente (per terza ammonizione), per cui il giocatore era stato schierato in campo in assoluta buona fede”. Con lo stesso fax la Gradese Calcio si è rivolta a questo Giudice Sportivo per una “verifica ufficiale della mancata comunicazione.”

Dagli accertamenti all’uopo esperiti, è emerso quanto segue:

-         il calciatore SCARAMUZZA Vittorio, nato il 13.04.1986, matr. FIGC n. 4301222, tesserato per la Gradese Calcio, era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV infrazione), avendo cumulato la quarta ammonizione in occasione della gara A.S.D. Fiumicello – Gradese Calcio, valevole per la 4^ giornata del girone di ritorno del campionato di seconda categoria, girone “D”, disputatasi il 05.02.2011;  (le precedenti ammonizioni gli erano state inflitte in occasione delle gare di campionato di seconda categoria Gradese Calcio  - San Canzian del 20.11.2010, Gradese Calcio – Zarja del 12.12.2010, Sant’Andrea San Vito – Gradese Calcio del 23.01.2011, e la diffida per terza ammonizione era stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71 del 27.01.2011, pag. 27);

-         nella seduta del 15.02.2011, questo Giudice Sportivo Territoriale adottava nei confronti dello Scaramuzza la suindicata sanzione disciplinare (una giornata di squalifica), pubblicata poi lo stesso giorno  sul comunicato ufficiale n. 80 del Comitato Regionale Friuli V.G. della FIGC/LND, sanzione che il citato calciatore avrebbe dovuto scontare, in campionato, a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della stessa sul suddetto comunicato ufficiale n. 80 (art. 22, punti 2 e 3 del C.G.S.);

-         lo Scaramuzza, nonostante la predetta decisione di questo Giudice Sportivo, veniva invece irregolarmente impiegato dalla propria Società Gradese Calcio nella prima gara di campionato immediatamente successiva alla pubblicazione della suindicata sanzione sul comunicato ufficiale (Pol. Opicina – Gradese Calcio del 20.02.2011 ).

Accertato quindi che il calciatore Scaramuzza Vittorio ha partecipato in posizione irregolare alla menzionata gara del 20.02.2011, la prima conseguenza è quella prescritta dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque  non abbiano titolo per prendervi parte;…..”

Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice Sportivo Territoriale, accogliendo il reclamo presentato dalla Polisportiva Opicina,

-         dispone a carico della Gradese Calcio la punizione  sportiva della perdita della gara Pol. Opicina-Gradese Calcio del 20.02.2011 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.);

-         dispone a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Gradese Calcio, sig. VERGINELLA Ilario, l’inibizione fino all’11 marzo 2011, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.;

-  85/ 17 -

Segue Campionato di Seconda Categoria – Delibera gara OPICINA – GRADESE CALCIO

 

-         squalifica il calciatore SCARAMUZZA Vittorio (Gradese Calcio)  per una ulteriore giornata di gara;

-         dispone a carico della Gradese Calcio l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.;

-         dispone la restituzione della tassa reclamo in favore della Polisportiva Opicina.

 

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Dal C.U. N°46 del 25/11/2010 del Comitato Regionale F.V.G.

 

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8.1.6.    Campionato di Seconda Categoria

GARE DEL 14/11/2010

GARA DEL 14/11/2010 S.CANZIAN D ISONZO – MORARO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

·         a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione  del 17 novembre 2010, nel corso della quale si è riservato ogni decisione in merito alla regolarità di svolgimento della gara S. CANZIAN D ISONZO – MORARO, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone “D”, disputatasi a San Canzian d’Isonzo (pr. Gorizia) in data 14.11.2010 e conclusasi con il risultato di 2 - 2;

·         esaminato il rapporto riguardante la gara suindicata fatto pervenire dall’arbitro e nel quale egli ha dichiarato di essere incorso in un errore tecnico al 47’ del primo tempo  per aver convalidato una rete realizzata dalla squadra del Moraro, nonostante l’interruzione di gioco da lui sancita pochi secondi prima per un fallo commesso dalla squadra del San Canzian, al limite della propria area di rigore;

·         sentito l’arbitro a chiarimenti e preso atto di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell’audizione del 20 novembre 2010 che di seguito si riporta:

“al 47’ del 1° tempo, dopo aver concesso e fischiato un calcio di punizione diretto dal limite dell’area a favore della squadra del Moraro (per fallo di un difensore del S. Canzian su un avversario), l’azione è proseguita ed un calciatore del Moraro, impossessatoti del pallone in area, ha tirato verso la porta avversaria ed ha  realizzato la rete; nella circostanza, la squadra del Moraro non ha battuto, con il pallone fermo, il calcio di punizione da me accordato, ma – ribadisco – ha proseguito l’azione, nonostante il gioco fosse stato da me interrotto ed ha segnato una rete, che è stata poi da me erroneamente convalidata.

I calciatori del S. Canzian hanno protestato per alcuni secondi, ma ciò non mi ha fatto mutare la mia decisione iniziale.

Confermo di essere incorso nell’errore tecnico sopradescritto”;

·         accertato e confermato dall’arbitro che, al momento della segnatura realizzata dalla squadra del Moraro, al 47’ del primo tempo, il pallone non poteva considerarsi in gioco per l’interruzione dovuta al fischio del direttore di gara, per il fallo commesso da un difensore della squadra del San Canzian (regola 9 del Giuoco del Calcio);

·         preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso e certificato sia immediatamente nel rapporto sia durante l’audizione dall’arbitro, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva) e che, pertanto, agli Organi di Giustizia Sportiva, nella fattispecie in esame, spetta valutare se tale errore abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento  della gara;

·          valutato l’andamento della gara e rilevato che la squadra del Moraro, con l’irregolare rete suindicata messa a segno allo scadere del primo tempo, si era portata sul punteggio di 2-1 sull’avversaria, mantenendo tale vantaggio fino al pareggio raggiunto dal S. Canzian al 37’ del 2° tempo;

·         ritenuto che l’irregolare rete realizzata al 47’ del primo tempo  dalla squadra del Moraro e convalidata dall’arbitro ha influito pertanto sul risultato finale della gara in questione, terminata, come già indicato,  con il pareggio  di 2 - 2 fra le due squadre;

P.Q.M.

1)    dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) del C.G.S., non regolare la gara SAN CANZIAN     D ISONZO – MORARO, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone “D”, disputatasi a San Canzian d’Isonzo (pr. Gorizia) in data 14.11.2010 e ne ordina la ripetizione;

2)    rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza

 

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