DELIBERE
Stagione 2009-10
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GARE
DEL 14/03/2010
GARA DEL 14/03/2010 PRIMORJE – ESPERIA ANTHARES
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
·
a
seguito della decisione adottata nel
corso della riunione del 17.03.2010, in relazione al preannuncio di reclamo
avanzato con fax del 15.03.2010 dalla A.S.D. ESPERIA ANTHARES in merito alla
gara Primorje-Esperia Anthares, valevole per il campionato di II categoria,
girone “D”, disputatasi il 14.03.2010 e conclusasi con il risultato di
3 – 2 a favore del Primorje;
·
esaminato il
reclamo presentato nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore dall’A.S.D.
Esperia Anthares, con raccomandata spedita il 19.03.2010, con il quale la stessa
chiede “di esaminare se esistano
gli estremi per la ripetizione della gara”, eccependo due presunti errori
tecnici commessi dall’arbitro e cioè:
a)
all’8’ del 2°
tempo il direttore di gara avrebbe ammonito il calciatore n. 5 della Soc.
Esperia Anthares, Tramarin Lorenzo, annotando però sul proprio taccuino il n.
15 anziché il predetto n. 5; al 25’ del 2° tempo ha ammonito il n. 15 della
Soc. Esperia Anthares, Cisternino Marco (che precedentemente, ad avviso della
reclamante, non sarebbe stato
sanzionato) e lo ha espulso a seguito di seconda ammonizione;
b)
al 30’ del 2°
tempo, mentre il pallone era in gioco nelle mani del portiere della Soc. Esperia
Anthares, l’arbitro avrebbe fischiato ed avrebbe interrotto il gioco stesso
per consentire una sostituzione di un calciatore richiesta dalla Soc. Primorje;
successivamente avrebbe consegnato il pallone nelle mani del predetto portiere
per far riprendere il gioco;
·
esaminato il
rapporto dell’arbitro, che costituisce fonte di prova privilegiata e rilevato
che dal citato atto non emergono le circostanze dedotte dalla A.S.D. Esperia
Anthares nel gravame presentato, né tanto meno alcuna ammissione
dell’arbitro, né implicita né esplicita, di essere incorso durante la citata
gara in errore tecnico;
·
preso atto del
supplemento di rapporto richiesto all’arbitro e trasmesso il 25.03.2010, nel
quale egli ha confermato integralmente il contenuto del referto in merito
all’andamento della gara nonché la correttezza di tutte le ammonizioni ed
espulsioni effettuate e la tempistica
delle sostituzioni, che sono
avvenute – sempre secondo quanto dichiarato dal direttore di gara – in
conformità alla regole del gioco;
·
visto l’art.
29, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva che recita:”I
Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello
svolgimento delle gare, con esclusione
dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla
esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del
Regolamento di Giuoco”; la conseguenza è che tali decisioni arbitrali
sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte
del Giudice Sportivo, il quale, pertanto non ha il potere di esercitare il
controllo sulla corretta applicazione delle
regole tecniche e disciplinari, a meno che l’arbitro, nel proprio referto, non abbia esplicitamente ammesso
di aver compiuto un errore tecnico;
·
accertato che,
nella fattispecie in esame, l’arbitro ha confermato la correttezza delle
ammonizioni ed espulsioni da lui disposte nel corso della gara ed annotate nel
referto e che la gara stessa si era svolta
in conformità alle regole del gioco, motivo per cui il suo operato non può essere sindacabile; gli episodi
eccepiti dalla reclamante sono infatti di essenza solo tecnica che non
appartengono alla cognizione degli organi di giustizia sportiva;
·
rilevato, quindi,
che il reclamo in questione non può essere preso in esame da questo Giudice
Sportivo per le suesposte ragioni;
·
preso atto che la
Soc. Primorje non ha fatto pervenire controdeduzioni relative al predetto
reclamo entro i termini previsti;
P.Q.M.
1)
dichiara
inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. Esperia Anthares in merito
alla gara suindicata;
2)
conferma il
risultato conseguito sul campo dalla due squadre e cioè di 3-2 a favore della
Soc. Primorje;
dispone per l’incameramento della tassa relativa al reclamo (art. 29, punto 13, del C.G.S.).
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