DELIBERE

Stagione 2009-09

 

Dal C.U. N° 28 del 05/11/09

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6.1.9.    Campionato Regionale Femminile

GARE DEL 11/10/2009

GARA DEL 11/10/2009 TENELO CLUB RIVIGNANO – ALPAGO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

·         visto il reclamo presentato, nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore, dall’A.S.D. TENELO CLUB RIVIGNANO, con raccomandata spedita il 16.10.2009, avverso la posizione irregolare della calciatrice PESCARA Serena,nata il 02.04.1987, schierata dalla Società ALPAGO in data 11.10.2009 nella gara TENELO CLUB RIVIGNANO – ALPAGO, valevole per la 2^ giornata del girone di andata del campionato femminile di serie “C”, disputatasi a Rivignano e conclusasi con il risultato di 1 – 2;

a)    la Soc. Alpago aveva inviato in data 03 ottobre 2009 la lista di trasferimento, a titolo definitivo,  riguardante la calciatrice PESCARA Serena (matr. FIGC 5197147) dalla Soc. 1919 Cadore alla Soc. Alpago stessa;

b)    l’ufficio Tesseramento del predetto Comitato Regionale del Veneto, con lettera datata 13 ottobre 2009, aveva comunicato alle Società Alpago e 1919 Cadore di aver annullato il suindicato trasferimento riguardante la Pescara, in quanto la relativa  lista di trasferimento era stata spedita dalla Soc. Alpago in data successiva al 18 settembre 2009,  termine ultimo per la presentazione delle liste di trasferimento stesse  fissato dalla FIGC per la stagione sportiva 2009/2010 (vedasi al riguardo il C.U.n.137/A della FIGC, pubblicato sul C.U.  del Comitato Regionale Friuli-V.G. della FIGC/LND n. 83 del 21.05.2009, pag. 2, punto 2, che recita: “Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

-          da mercoledì 1° luglio a venerdì 18 settembre 2009 (ore 19.00);

-          da martedì 1° dicembre  a giovedì 17 dicembre 2009 (ore 19.00)”;

P.Q.M

-          infligge alla Soc. Alpago, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara TENELO CLUB RIVIGNANO – ALPAGO con il punteggio di 0-3, nonché la sanzione dell’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art.  18, punto 1,   lett. b) del C.G.S.;infligge alla calciatrice PESCARA Serena la squalifica per una giornata di gara;

-          infligge al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Alpago, sig. ROFFARE’ Giovanni, l’inibizione temporanea fino al 16 novembre 2009, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.;

-          dispone la restituzione della tassa reclamo in favore  della reclamante A.S.D. TENELO CLUB RIVIGNANO

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