Dal C.U. Regionale N°43 del 19.04.2007 e sul C.U. N°32 del 26/04/07 del Comitato di Trieste
La Commissione Disciplinare Regionale F.V.G. costituita dal cav. Alberto De Colle (presidente), dall’avv. Silvio Franceschinis (vice presidente e segretario f.f.) e dal per. Guido Balestra (componente effettivo), con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 13.04.2007 ha assunto la seguente decisione:
RICORSO A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL G.S.P. DI TRIESTE IN ORDINE ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA JUVENTINA – PONZIANA DEL 24.02.07, VALIDA PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE D (IN C.U. N° 26 DEL 08.03.2007).
- Il G.S. del C.P. di Trieste, in C.U. n°26 del 08.03.2007, provvedendo in ordine alla gara non disputatasi del Campionato Provinciale Juniores, Girone D, Juventina - Ponziana, del 24.02.07, ritenuta la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla squadra Ponziana di schierare il numero minimo di calciatori per poter iniziare la gara, richiamando l’art. 55/2 NOIF, ha disposto la rimessione degli atti al Comitato perché provveda a fissare nuova data per la gara non disputatasi.
- Con reclamo 15.03.07, ritualmente inviato alla A.S.D. Ponziana quale diretta controinteressata, la società JUVENTINA ha impugnato tale provvedimento ed ha chiesto che venga inflitta a carico della propria avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara ed ha lamentato di aver subito dei danni dalla mancata disputa della gara. La reclamante ha motivato il ricorso lamentando il mancato rispetto delle procedure di cui all’art. 54 e 55 NOIF e lamentando di non aver avuto la possibilità di difendersi avanti al G.S. in relazione alla fattispecie.
- L’A.S.D. PONZIANA, ritualmente notiziata dalla Juventina del reclamo, non ha fatto pervenire alcuna difesa.
- I FATTI. Il direttore di gara verbalizzava: “la partita non ha avuto inizio a causa della mancanza del numero minimo dei giocatori della Ponziana di cui allego la dichiarazione del dirigente”. Allegava al referto l’elenco giocatori e la dichiarazione a firma del capitano e di un dirigente della rinuncia al tempo di attesa “visto il numero insufficiente di giocatori”.
- Successivamente l’A.S.D. PONZIANA, con lettera accompagnatoria datata (per evidente errore materiale) 26.12.2006, faceva pervenire in Federazione sette certificati medici relativi ad altrettanti calciatori inseriti nella lista consegnata all’arbitro, ed avvertiva che l’arbitro, “dopo averli controllati, non ha ritenuto necessario ritirarli, ma ha riferito di consegnarli in Federazione”.
- Il reclamo della A.S.D. JUVENTINA merita accoglimento.
- Infatti la normativa prevista all’art. 55 NOIF prevede: 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
- Bene, quindi, ha fatto l’arbitro a non ricevere i certificati medici, atteso che non è compito suo ma del Giudice Sportivo quello di valutare la sussistenza o meno della causa di forza maggiore. Ma il G.S., per poter valutare la sussistenza della causa di forza maggiore, deve essere messo in condizione di venirne a conoscenza. E dato che la conoscenza non gliela può dare l’arbitro, ebbene solo la società interessata può farlo. Ma come? “nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva” recita l’art. 55/2 NOIF. Ebbene, l’art. 24 C.G.S. prevede al suo terzo comma che i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare. Il procedimento è instaurato, recita il quinto comma: … su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
- Quindi, l’A.S.D. PONZIANA, per far presente al Giudice Sportivo di essere incappata in una situazione di impossibilità di schierare il numero minimo di calciatori per una causa di forza maggiore, avrebbe dovuto instaurare la procedura con preannuncio di reclamo entro le ore 24 del giorno successivo alla gara e inviare le motivazioni e la tassa reclamo entro il settimo giorno successivo. Ovviamente, tutti gli atti avrebbero dovuto essere inviati per conoscenza alla JUVENTINA, diretta controinteressata, dandole modo di far valere la propria posizione, quale parte necessaria, nell’ambito del procedimento instaurato avanti al Giudice Sportivo, secondo quanto previsto dall’art. 29/5 C.G.S.: “… Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”.
- Invece l’A.S.D. PONZIANA ha inteso, sì, giovarsi della asserita causa di forza maggiore, ma ha sbagliato nella forma: senza preannunciare il reclamo, si è limitata ad inviare al Comitato Provinciale i certificati e la lettera accompagnatoria, e non ne ha dato comunicazione alla controparte. In questo caso, la forma vale sostanza in quanto ogni valutazione inerente alla gara con la Juventina può essere decisa solo con la partecipazione della stessa JUVENTINA.
- Tale intenzione dell’A.S.D. PONZIANA impone quindi di equiparare quella lettera al reclamo che avrebbe dovuto interessare il Giudice Sportivo della vicenda. Infatti, come visto, senza quella lettera, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitare la propria valutazione solamente ai fatti emergenti dal referto, e provvedere semplicemente sul fatto che “la partita non ha avuto inizio a causa della mancanza del numero minimo dei giocatori della Ponziana”, senza curarsi del perché i calciatori non si sono presentati.
- Così: poiché ai sensi dell’art. 29/9 C.G.S. “La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza” si deve dedurre che quella informale lettera dell’A.S.D. PONZIANA al Comitato costituisce un reclamo inammissibile, perché viziato dal mancato preannuncio di reclamo entro le ore 24 del giorno successivo e dalla mancata comunicazione alla controinteressata. Ne deriva, evidente, che le modalità scelte dall’A.S.D. Ponziana per far valere la causa di forza maggiore sono inammissibili, e tale inammissibilità è insanabile. Pertanto, non era possibile al Giudice Sportivo, né in questa sede alla Commissione Disciplinare, aprire il procedimento per valutare se, nel caso di specie, sia riscontrabile una causa di forza maggiore. Resta il fatto che la squadra Ponziana non ha presentato all’arbitro il numero minimo di calciatori per dare inizio alla gara.
- Passiamo ora alle conseguenze (per lo più automatiche) di tutto ciò:
- Art. 55 NOIF: Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53.
- Art. 53/2 NOIF: La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione … subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 … nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
- Art. 53/7 NOIF: Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
- Art. 29/8 C.G.S.: I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.
- Quanto all’indennizzo richiesto in reclamo dalla JUVENTINA, tale richiesta merita accoglimento in quanto sarebbe bastato che la A.S.D. Ponziana, agendo secondo diligenza, preannunciasse per tempo la sua impossibilità, per evitare l’inutile organizzazione della gara (segnatura del campo, riscaldamento spogliatoi, acqua calda e quant’altro) in quella giornata. La Commissione Disciplinare liquida in via equitativa come da dispositivo l’importo che la A.S.D. Ponziana è tenuta a versare alla A.S.D. Juventina.
- La fondatezza della posizione della A.S.D. JUVENTINA comporta il non addebito alla stessa della tassa per questo reclamo, presentato avanti alla Commissione Disciplinare.
P.Q.M
la C.D. F.V.G. in accoglimento del reclamo della A.S.D. JUVENTINA, così dispone:
· revoca il provvedimento impugnato del G.S. del C.P. di Trieste, in C.U. n°26 del 08.03.2007;
· applica a carico della A.S.D. PONZIANA la sanzione della perdita della gara Juventina – Ponziana del 24.02.2007, Campionato Provinciale Juniores Girone D, col punteggio di 0-3;
· dispone a carico della A.S.D. PONZIANA nel Campionato Provinciale Juniores Girone D, la penalizzazione di un punto in classifica.
· irroga alla A.S.D. PONZIANA la sanzione pecuniaria di euro 55,00 per la rinuncia alla disputa della gara (prima infrazione);
· dispone a carico della A.S.D. PONZIANA l’addebito della tassa per il reclamo inammissibile, solo informalmente presentato con la lettera erroneamente datata 26.12.2006;
· dispone che la A.S.D. PONZIANA sia tenuta a corrispondere alla A.S.D. Juventina l’indennizzo che equitativamente si quantifica in euro 50,00 (cinquanta);
· dispone il non addebito a carico della A.S.D. JUVENTINA della tassa del presente reclamo
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Dal C.U. N°32 del 26/04/07 del Comitato di Trieste
LETTO il referto arbitrale dell’incontro Lucinico – Pieris del 21/4/2007,
PRESO ATTO che la Soc.LUCINICO ha inserito sulla lista gara in qualità di assistente all'arbitro e di accompagnatore
ufficiale il Sig.Andrea TURCATO,CONSTATATO che il Sig. TURCATO Andrea non aveva titolo a partecipare alla gara (Art.12 - p.to 5 - lett. B del C.G.S.) in quanto inibito fino al 29/04/2007, come riportato sul C.U. n. 31 del 19/04/2007,
P.Q.M.
vengono presi i seguenti provvedimenti a carico della Soc. LUCINICO:
1.Perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Art.12 p.to 1 C.G.S.);
2.Ulteriore inibizione fino al 13/05/2007 al Sig. TURCATO Andrea;
3.Ammenda di euro 100,00.