DELIBERE
Stagione 2005-06
GARA DEL 04/12/2005 GRADESE CALCIO - GALLERY DUINO AURISINA
Il G.S.R.
- a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 06.12.2005 in relazione al preannuncio di reclamo avanzato dalla Societa' Gradese Calcio in merito alla gara suindicata con telegramma del 04.12.2005 ed alla necessita' di esperire accertamenti in merito alla regolarita' dello svolgimento della stessa;
- visto il reclamo trasmesso con raccomandata del 09.12.2005, nei termini previsti dalle norme in vigore, dalla Soc. Gradese Calcio, con il quale la medesima chiede la ripetizione della predetta gara per errore tecnico commesso dall'arbitro;
- esaminato il rapporto dell'arbitro e preso atto di quanto dallo stesso asserito nel corso dell'audizione del 09.12.2005, nella quale il direttore di gara ha rappresentato i fatti come di seguito riportati, dichiarando che:
- a) al 35' del primo tempo ha concesso un calcio di rigore a favore della Gradese Calcio;
- b) il rigore e' stato segnato, ma un compagno del calciatore della Gradese incaricato del tiro era entrato nell'area di rigore andando a posizionarsi a poca distanza da quest'ultimo (2-3 metri), prima che venisse calciata la massima punizione ed il pallone fosse pertanto in gioco;
- c) si e' immediatamente accorto di tale infrazione alla regola 14 del Giuoco del Calcio commessa dal giocatore della Gradese ma che, invece di far ripetere il rigore (essendo entrato il pallone in porta), ha fischiato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra difendente (Gallery Duino Aurisina);
- d) nella fattispecie e' incorso in errore tecnico e che se ne e' accorto quando il gioco era gia' stato ripreso, motivo per il quale non poteva piu' ritornare sulla decisione;
- preso atto che trattasi di un errore arbitrale non piu' insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso e certificato dall'arbitro, sia immediatamente nel rapporto sia durante l'audizione del direttore di gara stesso, a cui e' demandato, in campo, in via esclusiva, l'esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 24 - punto 3 - del C.G.S.) e che, pertanto, agli Organi di Giustizia Sportiva, nella fattispecie in esame, spetta valutare se tale errore abbia influito sulla regolarita' di svolgimento e sul risultato della gara;
- considerato che il risultato finale della gara e' stato di 3-2 a favore della Soc. Gallery Duino Aurisina e che al 35' del primo tempo il risultato era di 1-0 a favore della stessa Gallery Duino Aurisina, motivo per cui tale errata decisione arbitrale non puo' che aver arrecato pregiudizio alla regolarita' della gara medesima;
P.Q.M.
1) ai sensi dell'art. 12, punto 4, lett.c) del C.G.S., dichiara non regolare la gara GRADESE CALCIO-GALLERY DUINO AURISINA del 04.12.2005 valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone "C" e, in accoglimento del reclamo presentato dalla Soc. Gradese Calcio, ne ordina la ripetizione;
2) dispone, altresi', per la restituzione alla Gradese Calcio della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 29, punto 13, C.G.S.
Delibere
della Commissione Disciplinare
La
Commissione Disciplinare costituita dal cav. Alberto de Colle (Presidente), dal
rag. Mario Delich e dal per. Ivano Fornasier (componenti), con la
partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig.
Adriano Giordano, nel corso della riunione del 16.03.2006, ha assunto le
seguenti decisioni:
RECLAMO
A.S.D. CALCIO STARANZANO SU VALIDITÀ DELLA GARA GRADESE CALCIO-A.S.D. CALCIO
STARANZANO DEL 12 FEBBRAIO 2006 PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE
DELLA GRADESE CALCIO.
La COMMISSIONE,
- Vista la decisione adottata dal G.S.R. in data 14.02.2006 e la successiva trasmissione degli atti, per competenza, a questa Commissione Disciplinare;
- Visto il reclamo datato 14.02.2006, inviato al Comitato Regionale F.V.G. e, contestualmente, alla controparte Gradese Calcio, con il quale la ricorrente denuncia la partecipazione alla gara in epigrafe da parte della Società Gradese Calcio del giocatore Perosa Cristian (che svolge in seno alla società anche le mansioni di “allenatore” della squadra “Allievi Provinciali”), risultante squalificato nelle sue funzioni di “allenatore” fino al 07.04.2006 (come da C.U. n. 23 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 07.02.2006);
- Osservato che l’Art. 17 commi 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva non consente ai tesserati colpiti da squalifica “a tempo”, “alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C.”;
- Ritenuto che la violazione riscontrata determini le sanzioni previste dall’Art. 12 del C.G.S. non avendo, il menzionato Perosa Cristian, avuto titolo a partecipare alla gara, dovendo ancora scontare il residuo della squalifica.
P.Q.M.
- Accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Calcio Staranzano;
- Infligge alla Società GRADESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 12, punto 1, C.G.S.);
- Commina alla medesima Società l’ammenda di € 150,00.-;
- Squalifica il tesserato PEROSA Cristian per ulteriori gg. 15 (a partire dalla data del 07.04.2006);
- Inibisce la Dirigente Acc. Uff. della Società Gradese Calcio sig.ra Bertoz Sara fino al 05.04.2006 per aver schierato in campo un soggetto squalificato;
Dispone la restituzione della tassa reclamo alla A.S.D. Calcio Staranzano