DELIBERE
Stagione 2005-06
SENTENZA N. 14 – RECLAMO ASD AUDAX SANROCCHESE
Il Giudice Sportivo di 2° grado,
visto il reclamo,
preannunciato e presentato in termini, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del
C.G.S., dalla società Audax Sanrocchese, con il quale viene chiesta la
sospensione dell’omologazione della gara Mossa-Audax Sanrocchese, disputata a
Mossa il giorno 8 ottobre 2005 e valevole per il campionato provinciale
giovanissimi, Comitato di Gorizia, (risultato 1-3) a causa dell’impiego da
parte del Mossa del giocatore CATIC IRNES (nato il 02.01.1991) in quanto
risulterebbe già tesserato con la società calcistica slovena “Hit Casinò”
di Nova Gorica, ha pronunciato la seguente deliberazione.
Fatto
Prima dell’inizio della
gara di cui al reclamo, la Società Audax Sanrocchese ha presentato
all’arbitro riserva scritta con riguardo alla posizione irregolare, per doppio
tesseramento, del giocatore CATIC IRNES incluso nella formazione del Mossa.
In data 12 ottobre 2005,
cioè in termini, la nominata Società ha presentato in merito formale reclamo.
Al fine di appurare la
fondatezza del gravame, è stato investito l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.,
con richiesta di data 18 ottobre 2005.
Con nota di data 16
febbraio 2006, pervenuta in data 22 febbraio 2006, il predetto Ufficio ha
fornito una esauriente e documentata relazione dalla quale risulta:
a) che effettivamente il calciatore CATIC IRNES – giovane
extracomunitario – risulta tesserato oltre che per il Mossa, anche per la
nominata società slovena, con la quale ha svolto attività agonistica e che
questo suo status è stato confermato dalla Federazione Slovena, con nota del 27
dicembre 2005;
b) che il doppio tesseramento del CATIC è avvenuto in quanto,
il dirigente responsabile del Mossa, sig. Mauro Braidot, aveva assicurato il
giocatore circa la possibilità di un doppio tesseramento con società
appartenenti a federazioni diverse, facendo presente inoltre di aver
interpellato sul punto il Presidente del Comitato Provinciale di Gorizia, signor
Livio Vidoz, il quale gli avrebbe dato affidamento secondo cui il doppio
tesseramento poteva aver luogo, presentando la necessaria documentazione;
c) che sulla questione il Presidente Vidoz ha, per contro,
affermato di aver invitato il sig. Braidot a formulare apposito quesito al
Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e poi di presentare tutta
la documentazione prevista dalle norme statali e federali in materia di
tesseramento di calciatori extracomunitari, già tesserati per società
appartenenti a Federazioni straniere;
d) da accertamenti esperiti da questo Giudice è risultato che
nessun quesito è stato formulato in proposito dal Mossa al Comitato Regionale
Settore Giovanile e Scolastico.
Diritto
- In tema di tesseramento, l’art. 40 delle NOIF, al comma 4,
stabilisce il fondamentale principio secondo cui “non è consentito il
tesseramento contemporaneo per più società”.
- Per quanto poi interessa, lo stesso articolo, al comma 6,
prevede la possibilità di tesserare calciatori residenti in Italia che però
non siano mai stati tesserati per Federazioni estere e che tuttavia il
Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti
da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “TRANSFER
INTERNAZIONALE” della Federazione di provenienza.
- In particolare, in ordine al tesseramento di giovani
calciatori extracomunitari di età inferiore ai 16 anni, l’art. 40 bis delle
citate NOIF, al comma 7, precisa che la documentazione necessaria per detto
tesseramento deve rigorosamente rispettare la normativa statale e federale e
richiede, a tal fine, un completo e rigoroso riscontro da parte degli Organi
periferici della F.I.G.C. delle incombenze in materia.
- Nel caso in esame, emerge, in primo luogo, la violazione
dell’art. 40 comma 4 delle NOIF, in quanto il Catic risulta contemporaneamente
tesserato per due Società, una straniera ed una italiana.
- In secondo luogo, l’art. 40/bis, comma 7 delle N.O.I.F.
stabilisce che il tesseramento di un giovane extra-comunitario di età inferiore
ai 16 anni (caso del Catic) deve avvenire non solo nel rispetto delle norme
statali, concernenti la presenza e permanenza di extracomunitari in Italia, ma
anche di quelle federali, per le quali detto tesseramento – come sopra
precisato – può aver luogo solo dopo il rilascio del “transfert
internazionale” e con l’autorizzazione del Presidente Federale, qualora
risulti già tesserato per società straniera; autorizzazione che non risulta
esser stata rilasciata.
P.Q.M.
Il
Giudice Sportivo di 2° grado:
1. accoglie il reclamo della Società Audax Sanrocchese e
decide la perdita della gara, di cui in premessa, da parte dell’ADS Mossa con
il risultato di 0-3, restituendo la tassa ricorso.
2. dichiara illegittimo il tesseramento del giovane calciatore
CATIC IRNES per la Società ADS Mossa, che và pertanto revocato.
3. decide a carico dell’A.D.S. Mossa la penalizzazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 8) del Codice di Giustizia Sportiva, di 10 punti
nella classifica del campionato provinciale giovanissimi – Comitato di Gorizia
– in corso di svolgimento.
4. commina, ai sensi dell’art. 14, lettera e) del C.G.S., a
carico del dirigente dell’ A.S.D. Mossa, sig. Mauro Braidot, l’inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31 marzo 2007.
5. commina, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), a
carico della Società A.D.S. Mossa, un ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00)
per l’operato del proprio dirigente, sig. Braidot.
Il
Comitato Provinciale di Gorizia della F.I.G.C. è incaricato di dare esecuzione
alla presente deliberazione provvedendo, da un lato, alla revoca del
tesseramento del giovane calciatore extracomunitario CATIC IRNES in base
all’art. 42, comma 1), lettera a), primo e secondo periodo delle N.O.I.F.,
avvalendosi del Comitato Regionale per quanto concerne l’aggiornamento dei
dati contenuti nel sistema informatico AS/400; e, dall’altro lato, alla
penalizzazione dell’A.S.D. Mossa di 10 punti nella classifica del campionato
provinciale giovanissimi.
La segreteria del Comitato Regionale provvederà a restituire alla A.S.D. Audax Sanrocchese la tassa ricorso e dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza.