DELIBERE

Stagione 2019-20

 

 

C.U. N° 46 del 05-02-20 Delegazione Provinciale Gorizia

GARE DEL 2/02/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/02/2020 ROIANESE - SOVODNJE

Il G.S.T. esaminato il rapporto dell'arbitro dal quale si evince che la Società SOVODNJE non si è presentata al campo nei termini regolamentari previsti al fine di disputare la gara come da calendario.

- Visti gli articoli 53 e 54 delle N.O.I.F.

- Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10 (commi 1 e 4) 16, 21 e 45 del C.G.S.

P.Q.M.

- Infligge alla Società SOVODNJE la sconfitta della gara a tavolino con il punteggio di 0 - 3;

- Omologa quindi la gara con il risultato finale: ROIANESE - SOVODNJE 3 - 0;

- Infligge alla Società SOVODNJE la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica;

- Infligge alla Società SOVODNJE l'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00), seconda infrazione.

 

 

C.U. N° 43 del 22-01-20 Delegazione Provinciale Gorizia

 

GARE DEL 19/01/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 1/2020 SANT’ANDREA SAN VITO - ARIS SAN POLO CALCIO

Il G.S.T. esaminato il rapporto dell'arbitro dal quale si evince che la società ARIS SAN POLO CALCIO non si è presentata al campo nei termini regolamentari prevista al fine di disputare la gara come da calendario.

Visti gli artt. 53 e 54 delle N.O.I.F..

Visti gli artt. 1, 2, 4, 6, 8, 10 commi 1 e 4, 16, 21, e 45 del C.G.S.

P.Q.M.

- infligge alla società ARIS SAN POLO CALCIO la sconfitta della gara a tavolino con il punteggio di 0 - 3;

- omologa quindi la gara con il risultato finale: SANT'ANDREA SAN VITO - ARIS SAN POLO CALCIO 3 – 0

- infligge alla società ARIS SAN POLO CALCIO l'ammenda di € 25,00 (venticinque/00).

 

 

C.U. N° 74 del 30-12-19 Comitato Regionale FVG

 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE


La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dagli avv. Silvio Franceschinis (Presidente), avv. Severino Lodolo (Vice-Presidente) e avv. Luca De Pauli (componente effettivo e relatore), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi a distanza (art. 50 c. 8 CGS) in via telematica il 27.12.2019 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione:


RECLAMO (n° 5 –2019/2020) presentato dall’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE (Campionato Allievi Provinciali Gorizia Girone A) in ordine ai provvedimenti adottati dal GST in esito ai fatti relativi alla gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE del 04.12.2019 (in C.U. n° 36 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 11.12.2019)


Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 36 del 11.12.2019 il G.S.T. – richiamato il rapporto dell’arbitro, dal quale si evince che la gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE (dapprima prevista per il 17.11.2019, successivamente rinviata per maltempo al 4.12.2019 su proposta dalla ASD ROIANESE) non sarebbe iniziata per “impraticabilità del campo di gioco” – ne aveva disposto la ripetizione, demandando alla locale Delegazione di disporre la data per il recupero.


Avverso il suddetto provvedimento, previo preannuncio del 12.12.2019 (accompagnato dal pagamento del previsto contributo) e successiva formalizzazione del 16.12.2019 (entrambi partecipati alla controinteressata ASD ROIANESE) proponeva tempestiva e rituale impugnazione l’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE, rappresentando come la ravvisata “impraticabilità” del campo in realtà fosse dovuta non già a eventi atmosferici o ad altri elementi improvvisi, imprevedibili e indifferibili, ma piuttosto – così come si evincerebbe dalle foto allegate al reclamo – da un intervenuto di riparazione del manto erboso sintetico, effettuato, a detta della società che gestisce l’impianto, nel pomeriggio stesso della gara, fissata per mercoledì 4.12.2019, intervento nel corso del quale si sarebbe sostituito un riquadro del manto, di circa 50x50 cm, con conseguente impossibilità di utilizzo dell’intero terreno di gioco.


L’effettuazione dell’intervento, sempre secondo quanto esposto nel reclamo, non sarebbe stato oggetto di alcuna comunicazione previa da parte della Società ospitante, né a quella ospitata, né agli Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avendo la reclamante preso contezza della situazione solamente in loco e pur essendosi organizzata per prendere parte alla gara, fissata in giornata infrasettimanale.


Trattandosi di un evento dovuto a lavori di manutenzione straordinaria programmabile, dunque essendoci tutto il tempo per darne doveroso preavviso ai fini di un eventuale ulteriore differimento della gara, la ASD AUDAX SANROCCHESE richiedeva la riforma del provvedimento assunto dal GST, chiedendo per l’effetto a questa Corte di volersi diversamente determinare.


Fissata la riunione per il 27.12.2019, il cui svolgimento veniva comunicato a tutte le parti interessate senza ricevere memorie, controdeduzioni e/o documenti ulteriori, la Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, e che conseguentemente la decisione del GST vada riformata, disponendosi la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della ASD ROIANESE con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10 CGS.


L’arbitro aveva effettivamente evidenziato nel proprio referto come fossero stati appena eseguiti sul terreno di gioco a disposizione della ASD ROIANESE lavori di manutenzione al manto erboso sintetico, motivo per cui la gara non poteva essere disputata non potendosi neppure attendere i 45 minuti, di per sé comunque non sufficienti per rendere il terreno di gioco agibile.


Il tutto, pienamente coerente con la documentazione fotografica dimessa dalla reclamante, non veniva però tenuto nella debita considerazione dal GST, la cui decisione di ripetere la gara non può essere condivisa.


Ai sensi dell’art. 19 delle NOIF, “Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”.


Secondo l’art. 10, co. 1 del CGS, “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…”.


Nel caso in esame, l’impianto a disposizione della ASD ROIANESE e indicato per il recupero (impianto sportivo ordinariamente a disposizione della ASD OPICINA, ma di cui la ASD ROIANESE si è avvalsa e che in ogni caso ha indicato per la gara fissata per il 4.12.2019) non era disponibile e integro alla data e ora fissata per l’incontro.


Tale mancata disponibilità non dipende da un evento imponderabile, sopravvenuto e al quale non è possibile resistere (cfr. ad es. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 17 del 2014, alla quale si può fare integrale rinvio per i principi ivi enunciati), ma discende da un intervento di manutenzione programmato, di cui la ASD ROIANESE, che in quanto società ospitante aveva il dovere di garantire l’integrità dell’impianto stesso, non ha dato alcuna comunicazione alla società ospitata.


Trattandosi di fatto che rientra nella sfera di controllo della Società ospitante, di cui la stessa è responsabile e che comunque si pone nei termini della determinazione del nesso di causalità che ha comportato impossibilità di svolgere l’incontro, per di più programmato nella data indicata proprio dalla Società ASD ROIANESE, quest’ultima deve essere sanzionata nei termini previsti dall’art. 10 CGS.

 


P.Q.M.


la Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. accoglie il reclamo e, in riforma della decisione assunta dal GST della Delegazione Provinciale di Gorizia in CU n. 36 del 11.12.2019, dispone la sanzione sportiva della perdita della gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE (Allievi Provinciali Gorizia Girone A) a carico della ASD ROIANESE con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art. 10 CGS, con conseguente svincolo del contributo versato per il reclamo da parte della ASD AUDAX SANROCCHESE.


Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 51 co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione nella sua integralità, dandone comunicazione alle parti interessate con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 53 CGS.

 

 

 

C.U. N° 25 del 30-10-19 Delegazione Provinciale Gorizia

 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17”

GARE DEL 27/10/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/10/2019 S.GIOVANNI – SOVODNJE

Il G.S.T. esaminato il rapporto dell'arbitro dal quale si evince che la società SOVODNJE non si è presentata al campo di gioco nei termini regolamentari previsti al fine di disputare la gara come da calendario. Visti gli articoli 53 e 54 delle N.O.I.F.. Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10 (commi 1 e 4), 16, 21 e 45 del C.G.S..

P.Q.M.

 

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