DELIBERE

Stagione 2016-17

 

 

Dal C.U. N° 99 del 02/03/2017 Comitato Regionale FVG

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 04/ 2/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RECLAMO ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI

gara del 4/ 2/2017 COMUNALE GONARS – PRO CERVIGNANO MUSCOLI

Con raccomandata spedita il 10.02.2017 e pervenuta al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND il 14.02.2017, l’A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo, inviato con fax pervenuto il 06.02.2017) relativo alla gara A.S.D. COMUNALE GONARS – A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole il Campionato di Promozione, Girone “B”, in programma il 04.02.2017 a Gonars e non iniziata dall’arbitro “per la mancata tracciatura del terreno di gioco da parte della società ospitante”

Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dal bonifico bancario dell’importo corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione all’A.S.D.C. Gonars, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.

L’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli eccepiva nel proprio gravame che l’A.S.D.C. Gonars, società ospitante, nonostante la buona praticabilità del terreno di gioco e la mancanza di eventi atmosferici particolari (pioggia, neve, ghiaccio, forte vento, ecc.) che avrebbero potuto rendere impossibile la segnatura del terreno, non si era adoperata con tutti i mezzi necessari per tracciare le linee del terreno di gioco (ad esempio con la segatura), al fine della disputa della gara.

Sulla base di quanto rappresentato nel proprio gravame, l’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli chiedeva che venisse inflitta all’A.S.D. Comunale Gonars la punizione sportiva della perdita della gara.

L’A.S.D.C. Gonars inviava in data 10.02.2017, con fax, una memoria difensiva nella quale poneva all’attenzione che l’abbondante pioggia caduta nella stessa giornata della gara aveva reso impossibile la tracciatura delle linee del terreno di gioco in modo che fossero perfettamente visibili e di essersi adoperata in tutti i modi per risolvere il problema. La detta Società concludeva che l’arbitro, constatata la situazione, aveva deciso di non dare inizio alla gara per evidente impraticabilità del campo a causa delle pessime condizioni meteo.

Dall’esame dei documenti ufficiali relativi alla gara e da quanto dichiarato dall’arbitro nel corso dell’audizione avvenuta in data 20.02.2017, non è emerso però che l’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli avesse presentato all’arbitro la riserva scritta, prima dell’inizio della gara, in merito alla suindicata irregolarità avente attinenza con il terreno di gioco.

Risulta quindi disattesa dalla reclamante la norma contenuta nelle “Decisioni Ufficiali FIGC”, annesse alla Regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, paragrafo 2 “Segnature e caratteristiche del terreno di gioco”, punto 3, che recita: “Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco stesso non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara”. La citata norma è ripresa poi dall’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva ai punti 5 e 6, che si riportano di seguito:

punto 5: I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, ecc.); 

punto 6: il procedimento di cui al punto 5 è instaurato:

a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara e per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce – Omissis.

Pertanto, in base alla citata disposizione, il reclamo al Giudice Sportivo, vertente sulle caratteristiche e le misure del campo di gioco (segnature comprese) deve – a pena di inammissibilità – essere preceduto da riserva scritta da presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara qualora l’irregolarità dovesse venir riscontrata ( come nel caso in esame) prima dell’inizio stesso dell’incontro.

Alla luce di quanto suesposto, non avendo l’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli provveduto alla presentazione della riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro suindicato, questo Giudice Sportivo dichiara inammissibile il reclamo dell’A.S.D. Pro Cervignano Muscoli relativo alla gara COMUNALE GONARS PRO CERVIGNANO MUSCOLI in programma il 04.02.2017 (campionato di promozione, girone “B”) e dispone per l’incameramento della tassa reclamo (art. 33, punto 13, C.G.S.).

gara del 4/ 2/2017 COMUNALE GONARS – PRO CERVIGNANO MUSCOLI

Questo Giudice Sportivo, procedendo d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali, ai sensi dell’art. 29, punto 5 e punto 6, lett. a) C.G.S., in relazione al mancato inizio della gara A.S.D. COMUNALE GONARS - A.S.D.

PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole per il Campionato di Promozione, Girone “B”, in programma in data 04.02.2017, a Gonars, ha provveduto agli opportuni accertamenti dai quali è emerso quanto di seguito riportato.

Nel supplemento di rapporto, allegato al rapporto della gara, l’arbitro (di seguito d.d.g.) ha dichiarato:

1) di aver effettuato un primo sopralluogo sul terreno di gioco con i suoi due assistenti, di aver rilevato che era praticabile e che le linee che lo delimitavano non erano visibili;

2) che il massaggiatore della Società Gonars, dalle ore 14.10, veniva incaricato di procedere alla tracciatura del terreno di gioco e che il predetto tesserato del Gonars comunicava a lui (d.d.g.) che non sarebbe riuscito a completare l’operazione entro le ore 15.00 (orario d’inizio della gara);

3) che poco prima delle ore 15.00, egli (d.d.g.) verificava che le linee risultavano, in buona parte, ancora invisibili (soprattutto quelle delimitanti le aree di rigore, le aree di porta e le linee di porta), probabilmente a causa della pioggia che aveva cominciato a cadere dalle ore 14.30 e che le faceva scomparire;

4) che, egli (d.d.g.) provvedeva, tramite il Dirigente della Società Gonars, a far tracciare un’altra volta le citate linee;

5) che alle ore 15.15 circa il Dirigente del Gonars, su segnalazione del massaggiatore, comunicava a lui (d.d.g.) che non avevano più a disposizione colore sufficiente per poter completare la tracciatura e gli chiedeva di poter posticipare l’inizio della gara;

6) che alle ore 15.20, egli (d.d.g.) convocava il Capitani ed i Dirigenti delle due squadre e comunicava loro che, non ritenendo sufficiente la visibilità delle linee per una corretta applicazione delle regole del gioco, la gara non si sarebbe effettuata.

Nel corso dell’audizione, avvenuta in data 20.02.2017 a Trieste, il d.d.g. ha aggiunto, rispetto al supplemento di rapporto, quanto segue:

1) di aver richiesto, alle ore 14.10, al Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Gonars di provvedere alla segnatura del campo senza indicargli però il termine entro il quale la segnatura del campo doveva essere eseguita e ciò in quanto non riteneva di fissare tale termine poiché mancavano 50 minuti all’inizio dell’incontro;

2) di aver convocato, alle ore 15.00, al di fuori degli spogliatoi, i due capitani, ai quali si affiancavano anche i dirigenti, per comunicare loro che avrebbe “prolungato” il tempo di attesa di 20 minuti per

consentire alla società ospitante di portare a termine la tracciatura delle linee;

3) che continuava a piovigginare e che il terreno, seppure pesante, era praticabile;

4) di non aver ritenuto di investire il capitano della squadra ospitante per mettere in regolarità il terreno di gioco e di fissargli un termine entro il quale la tracciatura delle linee doveva essere eseguita in quanto pensava che l’averlo richiesto al Dirigente fosse stato sufficiente;

5) di aver provveduto, verso le ore 14.50, a fare l’appello ed ad identificare le squadre;

6) che la società ospite della Pro Cervignano non gli aveva presentato nessuna riserva scritta in merito all’anormalità in questione.

Prima di analizzare il succedersi dei fatti, si ritiene opportuno rammentare le norme che disciplinano le segnature e l’impraticabilità del terreno di gioco che si riportano qui di seguito.

Nella “Guida Pratica AIA”, annessa alla regola 1 del Gioco del Calcio (il terreno di gioco), il punto 2 recita:

“Omissis – Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine

d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Se ciò non fosse possibile l’arbitro non darà inizio alla gara. In ogni caso ,l’arbitro annoterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, i provvedimenti assunti e le conseguenze relative”.

L’art. 60, punto 2, delle N.O.I.F. ed il punto 3 delle Decisioni Ufficiali FIGC, annesse alla regola 1 del Gioco del Calcio, “Impraticabilità del terreno di gioco” recitano:

“1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.

2) L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.”

Da quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio supplemento e poi nel corso dell’audizione e dall’esame delle norme che disciplinano la fattispecie, si osserva quanto segue.

1) La disposizione suindicata, contenuta nella “Guida pratica AIA”, prevede che i compiti del d.d.g., nel caso che le linee non siano visibili prima dell’inizio dell’incontro, consistono nell’invitare la società ospitante, direttamente tramite il capitano della stessa, ad eliminare tale irregolarità fissando un termine che, a discrezione del d.d.g. stesso, sia compatibile con la possibilità di portare a termine la gara; tale termine non rientra quindi nella totale discrezione del d.d.g., ma deve essere parametrato alla possibilità di portare a termine la gara.

Dal supplemento di rapporto, si evince che l’unica volta che il d.d.g. interloquisce con il capitano della squadra ospitante avviene soltanto alle ore 15.20, quando viene comunicato ad entrambi i capitani che la gara non si sarebbe svolta. Nessun altra interlocuzione del d.d.g. con il capitano del Gonars risulta esserci stato prima delle ore 15.20, né alcun invito da parte del d.d.g. risulta essere stato rivolto al predetto capitano di provvedere all’eliminazione dell’irregolarità, entro un preciso termine.

Dall’audizione dell’arbitro si evince, invece, che egli aveva interloquito, alle ore 14.10, con un Dirigente del Gonars e con il massaggiatore incaricato per il lavoro della tracciatura delle linee; inoltre, egli dichiarava che non aveva ritenuto, nella predetta circostanza, di investire direttamente il capitano della squadra ospitante per mettere in regolarità il terreno di gioco e di fissargli un termine entro il quale la tracciatura doveva essere eseguita in quanto pensava che l’averlo richiesto ai due dirigenti fosse stato sufficiente.

La convocazione dei due capitani, assieme ai dirigenti delle due squadre, alle ore 15.00 (orario d’inizio della gara), al di fuori degli spogliatoi non appare a questo giudice rispettosa della norma: in detta circostanza il d.d.g. afferma di aver “prolungato” il termine di attesa di 20 minuti fino alle ore 15.20 per l’eliminazione dell’irregolarità, quando nessun termine era stato precedentemente da lui fissato.

Si osserva che soltanto dall’audizione del d.d.g. emerge un coinvolgimento del capitano della squadra ospitante nella vicenda, ma tale coinvolgimento appare alquanto estemporaneo: il capitano del Gonars, dinanzi all’arbitro, sia alle ore 15.00 che alle ore 15.20, appare più come un uditore che come un unico interlocutore.

Da ultimo non si può non osservare una discrepanza tra quanto dichiarato dal d.d.g. nel supplemento di rapporto e da quanto da lui asserito nel corso dell’audizione, soprattutto per quanto concerne proprio il coinvolgimento del capitano del Gonars nella questione.

2) Dall’audizione si rileva che il d.d.g. aveva provveduto regolarmente all’esecuzione dell’appello ed all’identificazione dei calciatori delle due squadre.

CONCLUSIONI

Ad avviso di questo giudice sportivo, nel caso in esame, il d.d.g. non ha ottemperato tassativamente a quanto prescritto dalla normativa ivigore, che contempla i compiti che l’arbitro deve puntualmente adempiere in analoghe circostanze (coinvolgimento diretto del capitano della società ospitante, fissazione di un termine – a discrezione del d.d.g. – che quest’ultimo ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara, ai fini di consentire l’eliminazione delle irregolarità del terreno di gioco); emerge, pertanto, dagli atti che le formalità di accertamento delle irregolarità stesse, compiute nella circostanza dal d.d.g., risultano inficiate da inottemperanza a norme regolamentari non eludibili da parte dell’arbitro.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

delibera che la gara A.S.D. COMUNALE GONARS – A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI, valevole per il Campionato di Promozione, Girone B" venga effettuata in data che verrà stabilita dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND.

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Dal C.U. N° 16 del 31/08/2016

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 27/ 8/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 8/2016 SISTIANA DUIN0 AURISINA - PRIMOREC

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

• procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;
• esaminati il referto arbitrale e gli atti relativi alla gara SISTIANA DUINO AURISINA -
PRIMOREC, valevole per la Coppa Italia Società di Promozione, disputatasi a Visogliano (pr. di Trieste) in data 27.08.2016 e conclusasi con il risultato di 1 – 3;
• rilevato dai detti atti che l'A.S.D. PRIMOREC ha effettuato cinque sostituzioni di propri calciatori anziché un massimo di tre sostituzioni, indipendentemente dal ruolo ricoperto, disattendendo in tal modo la norma di cui al C.U. n. 11 del 10.08.2016, pag. 9, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, stagione sportiva 2016/2017 e precisamente:

al 26’ del 2° tempo il n. 16 COLOTTI Massimiliano al posto del n. 10 DAVANZO Luca;
al 35’ del 2° tempo il n. 18ZUGNA Lorenzo al posto del n. 9 ZACCHIGNA Stefano;
al 38’ del 2° tempo il n. 15 SARCANO Massimiliano al posto del n.11 IADANZA Nicolas;
al 42’ del 2° tempo il n. 17 LUONGO Mario Simone al posto del n.7 RUZZIER Matteo;
al 44’ del 2° tempo il n. 13 ROCCA Attilio Massimiliano al posto del n. 3 MUCCIO CRASSO Patrick;
• considerato quindi che l'A.S.D. PRIMOREC, sostituendo due calciatori in più del numero consentito, ha fatto partecipare all’incontro due atleti che non ne avevano titolo, ponendo in essere una situazione di irregolarità;

DELIBERA

a) a carico dell'A.S.D. PRIMOREC ai sensi dell’art. 17, punto 1, e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S.;
b) l’inibizione a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Primorec, sig. KRALJ Darko fino al 09.09.2016, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.

 

 

 

 

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