DELIBERE

Stagione 2012-13

 

Dal C.U. N°28 del 27/09/2012 del Comitato Regionale F.V.G. 

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CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2012/2013 – RINUNCIA

Si rende noto che la Società A.S.D. I.S.M. GRADISCA ha comunicato in data 26.09.2012 la sua rinuncia alla disputa del Campionato Regionale Giovanissimi.

Nell’impossibilità di modificare i calendari si precisa che questo Comitato Regionale provvederà, in dipendenza di quanto evidenziato, secondo la vigente normativa.

Si precisa pertanto che il Girone “E” del Campionato Regionale Giovanissimi, di cui più sotto riportiamo la composizione aggiornata, resterà a n. 6 squadre.

Chiaramente le squadre che dovevano incontrare la Società rinunciataria (A.S.D. I.S.M. GRADISCA) osserveranno, in quella giornata, un turno di riposo.

 

GIRONE E

AQUILEIA

MANZANESE

S.CANZIAN D’ISONZO

SANGIORGINA

SISTIANA DUINO AURISINA

TRIESTE CALCIO

 

A seguito della rinuncia di cui sopra il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di modificare la composizione dei Gironi “B”, “C” e “D” della Seconda Fase – Primaverile ed il meccanismo delle retrocessioni del Campionato Regionale Giovanissimi.

 

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GARE DEL 23/09/2012 

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

GARA DEL 23/09/2012 MANZANESE – I.S.M. GRADISCA

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

visto il rapporto dell’arbitro relativo alla gara Manzanese – I.S.M. Gradisca, valevole per la 2^ Giornata del Campionato Regionale Giovanissimi, Girone “E”, programmata a Manzano (Ud) per il 23/09/2012, con inizio alle ore 10.30;

rilevato dal predetto rapporto che la citata gara non è stata disputata in quanto, all’ora fissata per l’inizio della stessa (ore 10.30), sul campo locale di Manzano (Ud) era presente soltanto la squadra della Manzanese, mentre non si era presentata la squadra dell’I.S.M. Gradisca;

rilevato dagli atti ufficiali che la squadra dell’I.S.M. Gradisca non si presentava nemmeno entro il termine di cui all’art. 54, punto 2, delle N.O.I.F., pari alla durata di un tempo dell’incontro

medesimo;

ritenuto che l’I.S.M. Gradisca non può che essere considerata rinunciataria alla gara suindicata, con le conseguenze previste dall’art. 53 N.O.I.F.;

 

P.Q.M.

Delibera a carico dell’ASD I.S.M. Gradisca:

1) la punizione sportiva della perdita della gara Manzanese – I.S.M. Gradisca del 23.09.2012, valevole per la 2^ Giornata del Campionato Regionale Giovanissimi, girone “E”, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;

2) la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. g) del C.G.S e dell’art. 53, punto 2, delle NO.I.F;

3) l’ammenda di € 103,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S. e di quanto disposto dalla L.N.D.-S.G.S con C.U. n. 1 della stagione 2012/2013, dd. 01.07.2012 (pag. 137).

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