DELIBERE
Stagione 2007-08
Delibera del giudice Sportivo dal C.U. 31 del 10/04/08
GARE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARE DEL 29. 3.2008
CHIARBOLA CALCIO - GALLERY DUINO AURISINA
A CARICO DI SOCIETA’
GALLERY DUINO AURISINA
ESAMINATI il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara CHIARBOLA - GALLERY, valevole per il Campionato Prov.Allievi, disputatasi a Trieste il 29.03.2008;
RILEVATO dai detti atti che la Soc. Gallery ha impiegato nel corso della gara il giocatore RADOS Riccardo (nato il 05.07.1992);
CONSTATATO che il suddetto giocatore risultava squalificato per una gara per recidiva in ammonizioni (IV INFRAZ.), come da C.U. n.29 del 20.03.2008 e che quindi non aveva titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
vengono presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
1. a carico della Soc.GALLERY la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 - 3 (art. 17 - p.to 5, lettera A, del nuovo C.G.S.);
2. nei confronti del Sig. GONNI Franco (Dir.Acc.Uff.) della Soc.GALLERY l'inibizione a tutto il 20.04.2008 (art. 19 - p.to 1 del nuovo C.G.S.)
3. squalifica per un’ ulteriore GIORNATA di gara al giocatore RADOS Riccardo (prima giornata già scontata il 6.4.2008)
4. ammenda di Euro 25,00 (venticinque/00) alla Soc.Gallery.
Delibera del giudice Sportivo dal C.U. 11 del 08/11/07
PERDITA DELLA GARA (gara S.Luigi B – Gallery)
SAN LUIGI CALCIO sq.B
ESAMINATO il referto arbitrale;
CONSTATATO che nella lista gara della Soc.S.Luigi sq.B risulta con il n. 16 il giocatore CINQUE Giacomo,
nato il 19.11.1992;
CONSTATATO che il suddetto giocatore entrava sul terreno di gioco al 31° del II tempo per sostituire il giocatore n.6;
CONSTATATO che il giocatore CINQUE Giacomo non poteva prendere parte alla gara in quanto tesserato con vincolo
definitivo in data 17.2.2007 per la Soc. C.G.S.;
CONSTATATO che non e' stata sottoscritta nessuna lista di trasferimento;
P.Q.M.
vengono applicate, a carico della Soc. S.LUIGI sq.B, le seguenti sanzioni disciplinari:
1. PERDITA della gara con il punteggio di 0 - 3 (art.17, p.to 5,comma a, del nuovo C.G.S.),
2. INIBIZIONE fino al 4.12.2007 al dirigente accompagnatore Sig. Cafueri Stelio (art. 19 del nuovo C.G.S.),
3. AMMENDA alla Societa' di EURO 25,00 (art.18 del nuovo C.G.S.).
Viene inoltre squalificato fino al 18.11.2007 il giocatore della
Soc. C.G.Studenti CINQUE Giacomo.